1.6.3 Base di calcolo per beni acquistati singolarmente
Info IVA 07 · Base di calcolo e aliquote d'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024
AFC · Info IVA 07 · n. 1.6.3 · Italiano
Nell’ambito dell’imposizione dei margini, la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita (margine) è determinante per il calcolo dell’IVA.
Esempio 1
B acquista da A un armadio d’epoca per 15 000 franchi e lo rivende a C per 17 000 franchi. In applicazione dell’imposizione dei margini il calcolo viene effettuato come segue.
CHF | |
Prezzo di vendita realizzato | 17 000.00 |
Deduzione del prezzo d’acquisto | - 15 000.00 |
Differenza (base di calcolo) | 2 000.00 |
B impone quindi 2000 franchi all’aliquota normale | |
Calcolo dell’imposta: 8,1 % di CHF 2000 (108,1 %) | 149.85 |
Esempio 2
B acquista da A un dipinto per 14 000 franchi e lo rivende a C per 13 000 franchi.
In applicazione dell’imposizione dei margini il calcolo viene effettuato come segue.
CHF | |
Prezzo di vendita realizzato | 13 000.00 |
Deduzione del prezzo d’acquisto | - 14 000.00 |
Differenza (base di calcolo) | - 1 000.00 |
Dato che risulta una perdita di 1000 franchi, B non deve versare l’IVA. Tale perdita può essere computata insieme alle rimanenti cifre d’affari imponibili. In assenza di altre cifre d’affari imponibili risulta un credito fiscale corrispondente di 74.95 franchi (8,1 % di CHF 1000 [108,1 %]).
Se l’imposizione dei margini non è applicata (→ cifra 1.6.2), B impone l’intera controprestazione rispettivamente di 17 000 franchi (esempio 1) e 13 000 franchi (esempio 2) all’aliquota normale.
L’imposizione dei margini è parimenti applicabile quando il pezzo da collezione è stato riparato dal contribuente stesso o da un terzo da esso incaricato. Per la riparazione o per il materiale impiegato a tale scopo vi è diritto alla deduzione dell’imposta precedente, nel rispetto delle disposizioni legali. Queste spese di riparazione non possono essere addizionate al prezzo d’acquisto. Ne consegue che il margine non viene ridotto.
Se un pezzo da collezione è trasferito nell’ambito della procedura di notifica ([Illustrazione: nell’originale] ulteriori informazioni si trovano nell’info IVA Procedura di notifica), in occasione di una vendita successiva può essere applicata l’imposizione dei margini, a condizione che l’alienante iniziale non abbia dedotto l’imposta precedente nell’ambito della procedura di notifica al momento dell’acquisto o dell’importazione del pezzo da collezione. In questo caso, per il calcolo dell’IVA è determinante la differenza tra il prezzo di vendita e l’originario prezzo di acquisto dell’alienante nell’ambito della procedura di notifica.
Esempio 3
Nel marzo 2024, A acquista da un privato un veicolo a motore del 1946 per 50 000 franchi. Si tratta di un pezzo da collezione ai sensi dell’articolo 48a capoverso 3 lettera c OIVA a cui, secondo l’articolo 24a LIVA, si applica l’imposizione dei margini. Di conseguenza, al momento dell’acquisto, A non può dedurre l’imposta precedente fittizia. Il 1° luglio 2024, A trasferisce la sua azienda a B nell’ambito della procedura di notifica. Per il veicolo a motore, che costituisce parte del trasferimento nell’ambito della procedura di notifica, A e B concordano un prezzo di 60 000 franchi. A settembre 2024, B vende il veicolo a motore a un privato per 70 000 franchi.
Se B dispone dei documenti di A con cui può comprovare che in occasione dell’acquisto del veicolo a motore A non ha dedotto l’imposta precedente fittizia, allora B può applicare l’imposizione dei margini al momento della vendita. Per il calcolo dell’IVA è determinante la differenza tra il prezzo di vendita di B (CHF 70 000) e l’originario prezzo di acquisto di A (CHF 50 000).
Se, invece, B non dispone dei documenti di A, lui non può applicare l’imposizione dei margini. In tal caso B deve tassare l’intera controprestazione di 70 000 franchi.