1.6.2 Preclusione dell’imposizione dei margini

Info IVA 07 · Base di calcolo e aliquote d'imposta

In vigore · Stato dal 17 settembre 2026

AFC · Info IVA 07 · n. 1.6.2 · Italiano

Nei seguenti casi l’imposizione dei margini è preclusa:

  • se la deduzione dell’imposta precedente è stata effettuata al momento dell’acquisto o dell’importazione di beni.

Se l’IVA è indicata sul giustificativo d’acquisto, l’AFC presuppone, salvo prova contraria, che al momento dell’acquisto il contribuente abbia dedotto l’imposta precedente. Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017, l’AFC parte dal presupposto, salvo prova contraria, che il contribuente abbia dedotto l’imposta precedente o, in caso di giustificativi senza IVA, l’imposta precedente fittizia.

Per applicare l’imposizione dei margini è necessario che le operazioni siano rintracciabili. Ciò richiede di principio una registrazione dell’acquisto e della vendita (→ cifra 1.6.5), nonché l’esistenza di giustificativi d’acquisto e di vendita.

[Illustrazione: nell’originale]

Su pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità o simili per i quali al 31 dicembre 2017 è già stata dedotta l’imposta precedente fittizia, la deduzione dell’imposta precedente non deve essere annullata, purché la vendita dei beni in questione sia effettuata sul territorio svizzero e l’IVA sia versata sul prezzo di vendita totale (art. 115a LIVA). Per contro, se si tratta di una vendita all’estero (esportazione), la deduzione dell’imposta precedente deve essere annullata al momento della vendita.