1.6.1 Osservazioni generali
Info IVA 07 · Base di calcolo e aliquote d'imposta
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2025
AFC · Info IVA 07 · n. 1.6.1 · Italiano
Ai fini del calcolo dell’imposta, il contribuente che ha acquistato pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità o simili, può, al momento in cui li rivende, dedurre il prezzo d’acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia dedotto l’imposta precedente sul prezzo d’acquisto (imposizione dei margini). Se il prezzo d’acquisto è superiore al prezzo di vendita, la perdita può essere computata deducendo la differenza dalla cifra d’affari imponibile (art. 24a cpv. 1 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Nella contabilità o nei conti delle entrate e delle uscite, il prezzo d’acquisto e quello di vendita devono essere rilevati separatamente ([Illustrazione: nell’originale] l’info IVA Contabilità e fatturazione contiene ulteriori informazioni in merito). |
Per i pezzi da collezione importati dal rivenditore, l’imposta sull’importazione versata può essere addizionata al prezzo d’acquisto conformemente all’articolo 24a capoverso 2 LIVA. Se l’imposta sull’importazione viene per contro fatta valere come imposta precedente, l’imposizione dei margini non è applicabile.
È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o per conto di terzi sulla base di un contratto di commissione d’acquisto o di vendita per conto di terzi (art. 24a cpv. 3 LIVA).
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