2.3 Modifiche d’utilizzazione parziali

Info IVA 10 · Modifiche d'utilizzazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 10 · n. 2.3 · Italiano

Si verificano modifiche d’utilizzazione parziali quando beni o prestazioni di servizi dopo la modifica d’utilizzazione non sono più utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente o esclusivamente nell’ambito di un’attività imprenditoriale non legittimante la deduzione dell’imposta precedente (per la realizzazione di prestazioni escluse dall’imposta) o al di fuori dell’attività imprenditoriale, bensì sono destinati alla doppia utilizzazione. Allo stesso modo si verifica una modifica d’utilizzazione parziale quando varia il rapporto della doppia utilizzazione. Contrariamente a quanto avviene per le modifiche d’utilizzazione totali (→  cifra 2.2 segg.), occorre accertare solo una volta all’anno se sussiste o no una modifica d’utilizzazione fiscalmente rilevante.

In caso di modifiche d’utilizzazione parziali, una volta l’anno (per esercizio commerciale) occorre determinare il rapporto d’utilizzazione e confrontarlo con l’utilizzazione dell’esercizio precedente.

In particolare si tratta del confronto dell’utilizzo nell’ambito

  • dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente (prestazioni imponibili);

  • dell’attività imprenditoriale non legittimante la deduzione dell’imposta precedente (per la realizzazione di prestazioni escluse dall’imposta) o dell’utilizzo al di fuori dell’attività imprenditoriale.

Eventuali variazioni riscontrate rispetto all’esercizio precedente comportano di principio una correzione dell’imposta precedente (consumo proprio o sgravio fiscale successivo). Come base di calcolo va considerato il valore attuale dei beni o il valore delle prestazioni di servizi non ancora utilizzate all’inizio dell’anno in cui si verifica la modifica d’utilizzazione.

Esempio
Utilizzo per scopi imponibili negli esercizi
2018 = 70 %
2019 = 48 %
 
Il 1° gennaio 2019 si verifica una modifica d’utilizzazione nella misura di 22 punti percentuali, che comporta una correzione dell’imposta precedente (consumo proprio). La correzione dell’imposta precedente per consumo proprio va quindi calcolata sul valore attuale dei beni rilevanti o sul valore della quota non ancora utilizzata delle prestazioni di servizi al 1° gennaio 2019.

Se all’inizio dell’anno esiste già la certezza che il rapporto d’utilizzazione cambierà, si terrà provvisoriamente in considerazione la correzione dell’imposta precedente (consumo proprio o sgravio fiscale successivo) nel primo rendiconto IVA. Una correzione dell’imposta precedente in base alla modifica d’utilizzazione effettiva dovrà essere effettuata nell’ultimo rendiconto IVA dell’anno.

Suddivisioni

  1. 2.3.1 Fattispecie di modifiche d’utilizzazione parziali
  2. 2.3.2 Determinazione della correzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di modifiche d’utilizzazione parziali