2.2 Modifiche d’utilizzazione totali

Info IVA 10 · Modifiche d'utilizzazione

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010

AFC · Info IVA 10 · n. 2.2 · Italiano

Si verificano modifiche d’utilizzazione totali quando beni o prestazioni di servizi dopo la modifica d’utilizzazione sono utilizzati esclusivamente per un’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente oppure esclusivamente per un’attività imprenditoriale non legittimante il diritto alla deduzione dell’imposta precedente o al di fuori dell’attività imprenditoriale. La modifica d’utilizzazione totale va conteggiata nel periodo di rendiconto in cui si verifica.

In caso di modifica d’utilizzazione totale, vi è effetto fiscale nel momento in cui si verifica la fattispecie (p. es. in caso di vendita di un bene immobile con il trasferimento di utili e rischi). Pertanto, ad esempio all’inizio e alla fine di ogni singola opzione per l’imposizione di una determinata parte di immobile, occorre sempre verificare se sussiste una modifica d’utilizzazione fiscalmente rilevante. Il medesimo criterio vale per analogia in caso di locazione o affitto senza opzione.

Siccome ogni modifica d’utilizzazione totale è conteggiata fiscalmente (contrariamente alla modifica d’utilizzazione parziale il cui effetto si verifica solo una sola volta all’anno; →  cifra 2.3), è importante sapere quali fattispecie possono comportare modifiche d’utilizzazione totali.

Suddivisioni

  1. 2.2.1 Fattispecie di modifiche d’utilizzazione totali
  2. 2.2.2 Correzione dell’imposta precedente in caso di modifiche d’utilizzazione totali