4.2.1 Disposizioni comuni (beni mobili e immobili)
Info IVA 10 · Modifiche d'utilizzazione
In vigore · Stato dal 2 maggio 2025
AFC · Info IVA 10 · n. 4.2.1 · Italiano
La base di calcolo per la correzione dell’imposta precedente in caso d’utilizzazione temporanea di beni mobili e immobili – nell’ambito dell’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente o nell’ambito di un’attività imprenditoriale non legittimante la deduzione dell’imposta precedente oppure al di fuori dell’attività imprenditoriale – è l’imposta sul valore locativo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente (art. 31 cpv. 4 e art. 32 cpv. 3 LIVA).
Determinante per la correzione dell’imposta precedente (consumo proprio o sgravio fiscale successivo) è l’aliquota d’imposta attuale in vigore nel momento in cui subentra la modifica d’utilizzazione. Ciò contrariamente all’utilizzazione durevole, per la quale è sempre applicabile l’aliquota d’imposta storica (→ cifre 3.1.3 e 3.2.3).