3.1 Principi
Info IVA 11 · Procedura di notifica
In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025
AFC · Info IVA 11 · n. 3.1 · Italiano
Possono essere applicabili sia la lettera a sia la lettera b dell’articolo 38 capoverso 1 LIVA. La procedura di notifica è obbligatoria se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a e/o b.
Ai fini dell’applicazione della procedura di notifica obbligatoria è irrilevante se il complesso patrimoniale trasferito sia in parte o interamente composto da attivi la cui alienazione senza procedura di notifica sarebbe considerata una prestazione esclusa dall’imposta. Fra terzi indipendenti si presuppone tuttavia il superamento del limite dell’ammontare d’imposta pari a 10 000 franchi (→ cifra 3.4).
Se, dopo il trasferimento di patrimonio, la società (alienante) è liquidata e/o radiata dal punto di vista del diritto fiscale o civile, tutti gli attivi alienati, compresi quelli non necessari all’azienda, vanno imperativamente inclusi nella procedura di notifica. Nei casi in cui, nell’ambito del trasferimento di un esercizio (ad es. in relazione a una separazione secondo l’art. 61 cpv. 1 lett. b LIFD o all’alienazione di un esercizio a un terzo indipendente), vengono trasferiti anche attivi non necessari all’attività aziendale, questi possono essere esclusi dalla procedura di notifica. Fondi e parti di fondi possono essere esclusi dalla procedura di notifica obbligatoria, a condizione che il complesso patrimoniale trasferito soddisfi la condizione dell’esercizio anche nel caso in cui non avvenga il trasferimento dei fondi o parti di fondi. Con l’esclusione dalla procedura di notifica l’alienante deve dichiarare l’alienazione di questi attivi non necessari all’attività aziendale come prestazioni escluse dall’imposta, prestazioni imponibili oppure prestazioni per la cui imposizione si è optato, nonché presentare il rendiconto corrispondente.
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 11.02.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).