3.3 Trasferimento di un esercizio o di un ramo d’attività (trasferimento di un patrimonio o di una parte di esso)

Info IVA 11 · Procedura di notifica

In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025

AFC · Info IVA 11 · n. 3.3 · Italiano

Vi è un trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1 lettera b LIVA in combinato disposto con l’articolo 101 OIVA quando la definizione di esercizio secondo la LIFD è adempiuta ([Illustrazione: nell’originale] circolare n. 5a dell’AFC del 1° febbraio 2022).

Secondo queste disposizioni, le nozioni di «esercizio» e «ramo di attività» vanno interpretate come segue:

  • «esercizio»: insieme di elementi patrimoniali di natura organizzativa e tecnica che costituisce un’entità relativamente autonoma per la produzione di una prestazione fornita dall’impresa;

  • «ramo d’attività»: la più piccola unità autonoma di un’impresa.

Un esercizio o un ramo d’attività è riconosciuto soltanto se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

  • l’impresa fornisce prestazioni sul mercato o a imprese collegate;

  • l’impresa dispone di personale;

  • i costi del personale sono proporzionali ai ricavi.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).