3.4 Calcolo del limite dell’ammontare d’imposta di 10 000 franchi tra terzi indipendenti

Info IVA 11 · Procedura di notifica

In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025

AFC · Info IVA 11 · n. 3.4 · Italiano

Se la transazione non è effettuata a beneficio di una persona strettamente vincolata (art. 3 lett. h LIVA), occorre verificare se l’imposta calcolata con l’aliquota legale sul prezzo di alienazione è superiore al limite di 10 000 franchi. Se questo limite non viene superato e se la transazione non si svolge tra persone strettamente vincolate, non è obbligatorio applicare la procedura di notifica. La procedura di notifica può però di regola essere applicata a titolo facoltativo (→ cifra 5).

Il prezzo di alienazione determinante per il calcolo del limite dell’ammontare d’imposta di 10 000 franchi ai sensi dell’articolo 38 LIVA è il prezzo d’acquisto convenuto. Se l’imposta calcolata sul prezzo d’acquisto all’aliquota applicabile (di norma all’aliquota normale) supera l’ammontare di 10 000 franchi, si ritiene che il limite dell’ammontare d’imposta secondo l’articolo 38 capoverso 1 LIVA sia superato e che quindi la procedura di notifica debba essere applicata obbligatoriamente. In tal caso è però possibile dimostrare con giustificativi supplementari che, se la parte del prezzo di alienazione corrispondente agli attivi la cui alienazione non è imponibile o è esclusa dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA venisse eliminata dalla base di calcolo, l’ammontare d’imposta non raggiungerebbe i 10 000 franchi. A questo proposito le riserve occulte esistenti sui valori patrimoniali iscritti a bilancio devono essere, per quanto possibile, attribuite agli attivi corrispondenti e condividono la loro sorte fiscale. I valori patrimoniali non iscritti a bilancio devono essere qualificati e trattati singolarmente a fini fiscali.

Si è in presenza di prestazioni escluse dall’imposta, ad esempio, nei seguenti casi riguardanti il trasferimento di valori patrimoniali:

Il goodwill va qualificato in linea di massima come prestazione imponibile secondo l’articolo 3 lettera e numero 1 LIVA. Se però il goodwill è stato economicamente generato con una prestazione esclusa dall’imposta, anche il goodwill deve essere considerato escluso dall’imposta. Se non è possibile attribuire il goodwill a una parte concreta dell’esercizio, è possibile ripartirlo in proporzione. La ripartizione deve portare a un risultato corretto.

Di norma, le ristrutturazioni ai sensi degli articoli 19 e 61 LIFD vengono effettuate tra persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h LIVA); pertanto in questi casi non è necessario effettuare un calcolo del limite dell’ammontare d’imposta. Se la transazione nel quadro di una ristrutturazione ai sensi degli articoli 19 e 61 LIFD non è destinata a una persona strettamente vincolata (art. 3 lett. h LIVA), per determinare il prezzo di alienazione secondo l’articolo 38 LIVA vanno considerati tutti gli attivi iscritti e non iscritti a bilancio al valore venale. Per analogia si applicano le considerazioni suesposte relative al calcolo dell’ammontare d’imposta.

[Illustrazione: nell’originale]

Le considerazioni della presente cifra si riferiscono esclusivamente al calcolo del limite dell’ammontare d’imposta di 10 000 franchi. In merito alla questione, da chiarire prima del calcolo del limite dell’ammontare d’imposta, di quali attivi del complesso patrimoniale trasferito debbano essere contemplati nella procedura di notifica obbligatoria, si rimanda alle considerazioni della cifra 3.1.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 11.02.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).