3.2 Ristrutturazioni ai sensi degli articoli 19 e 61 LIFD

Info IVA 11 · Procedura di notifica

In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025

AFC · Info IVA 11 · n. 3.2 · Italiano

Si è in presenza di una ristrutturazione ai sensi degli articoli 19 o 61 LIFD conformemente all’articolo 38 capoverso 1 lettera a LIVA se l’alienazione è condotta senza incidenza fiscale secondo i principi della LIFD rispettando in tal modo le disposizioni dell’articolo 19 (persone fisiche) o 61 LIFD (persone giuridiche).

Nel caso di una ristrutturazione conformemente agli articoli 19 o 61 LIFD è irrilevante su quali disposizioni di diritto civile si basi il trasferimento (CO o LFus), poiché per raggiungere la struttura societaria auspicata è possibile percorrere diverse vie nell’ambito del diritto civile. Per semplificare la procedura, è dunque all’occorrenza possibile rinunciare alla registrazione, dal profilo dell’IVA, di singole fasi intermedie di trasformazione che avvengono a livello di diritto civile.

Rientrano tra queste fasi ad esempio (elenco non esaustivo):

  • la distribuzione tempestiva della partecipazione alla filiale nella quale era stato precedentemente trasferito l’esercizio in qualità di conferimento nel quadro di una separazione attuata secondo il diritto previgente;

  • una fusione della filiale svizzera con società madre estera nel quadro della trasformazione della filiale in uno stabilimento d’impresa della società madre estera; oppure

  • singole fasi di una fusione nel quadro di una procedura di fusione a catena all’interno di un gruppo.

Se il trasferimento delle riserve occulte non è completamente privo di conseguenze fiscali poiché i valori determinanti ai fini dell’imposta sul reddito o sull’utile sono aumentati, raggiungendo un valore inferiore al valore venale, si tratta in ogni caso di una ristrutturazione conformemente agli articoli 19 o 61 LIFD e ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1lettera a LIVA.

Un’eventuale violazione del termine di blocco (art. 19 cpv. 2 o art. 61 cpv. 2 o 4 LIFD) non comporta l’annullamento della procedura di notifica.

[Illustrazione: nell’originale]

In presenza di un ruling approvato dalle autorità fiscali che confermi una ristrutturazione ai sensi dell’articolo 19 o 61 LIFD, si deve presupporre un caso di applicazione obbligatoria della procedura di notifica, sempre che entrambe le parti siano assoggettate all’IVA. Trattandosi prevalentemente di transazioni tra persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h LIVA), in genere non è necessario verificare il limite dell’ammontare d’imposta (→ cifra 3.4).

Esempi:

  • fusione di due imprese individuali in una società in nome collettivo. La sostanza commerciale viene trasferita nella società in nome collettivo al valore contabile (art. 19 cpv. 1 lett. a LIFD);

  • l’impresa individuale di falegnameria e pittura Enzo Farina trasferisce l’intero esercizio al valore contabile nella nuova Farina Sagl (art. 19 cpv. 1 lett. b LIFD);

  • separazione del ramo di attività pittura della Costruzione SA nella nuova Pitture Farina Sagl (art. 61 cpv. 1 lett. b LIFD);

  • vendita di veicoli di servizio al valore contabile a una filiale controllata al 100 % (art. 61 cpv. 1 lett. d LIFD);

  • trasferimento della divisione informatica al valore contabile a una società consorella (art. 61 cpv. 3 LIFD).

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 11.02.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).