5.2.2 Trasferimento senza procedura di notifica (alienazione come prestazione esclusa dall’imposta o tramite opzione)

Info IVA 11 · Procedura di notifica

In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025

AFC · Info IVA 11 · n. 5.2.2 · Italiano

Se non si fa ricorso all’applicazione facoltativa della procedura di notifica, l’alienazione del fondo deve essere riportata, come le altre prestazioni, nel rendiconto IVA. L’alienazione di un fondo (senza il valore del terreno) è dunque considerata come esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA). Un’opzione nell’ambito dell’articolo 22 LIVA è possibile, purché non trovi applicazione la procedura di notifica.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni in merito all’alienazione di fondi o di parti di fondi sono contenute nell’info IVA concernente il settore Amministrazione, locazione e vendita di immobili.

[Illustrazione: nell’originale]

I principi e le condizioni concernenti l’opzione sono reperibili nell’info IVA Oggetto dell’imposta.