7.4.1 Cambiamento del sistema di rendiconto

Info IVA 11 · Procedura di notifica

In vigore · Stato dal 13 febbraio 2025

AFC · Info IVA 11 · n. 7.4.1 · Italiano

Se il sistema di rendiconto cambia (art. 39 LIVA), i crediti per F e P (debitori) e i debiti per F e P (creditori) trasferiti al momento della transazione devono essere trattati nel modo seguente:

Sistema di rendiconto

Misure di correzione

Alienante

Acquirente

Sistema precedente

Sistema nuovo

Controprestazioni ricevute

Controprestazioni convenute

Debitori
Conteggio delle posizioni debitori nel primo periodo di rendiconto dopo la transazione da parte dell’acquirente.

Creditori
L’acquirente può dedurre l’imposta precedente delle posizioni creditori nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto a tale deduzione nel primo periodo di rendiconto dopo la transazione. Se si applica il metodo delle AS o AF, la deduzione dell'imposta precedente non è possibile.

Controprestazioni convenute

Controprestazioni ricevute

Debitori
Deduzione delle posizioni debitori nel primo periodo di rendiconto dopo la transazione da parte dell’acquirente.

Creditori
Annullamento delle imposte precedenti delle posizioni creditori nel primo periodo di rendiconto dopo la transazione da parte dell’acquirente. Se si applica il metodo delle AS o AF, la deduzione dell'imposta precedente non è possibile.

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 11.02.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).