7.4.2 Cambiamento del metodo di rendiconto
Info IVA 11 · Procedura di notifica
In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025
AFC · Info IVA 11 · n. 7.4.2 · Italiano
In caso di cambiamento del metodo di rendiconto, il sistema di rendiconto scelto (art. 40 cpv. 1 e 2 LIVA) determina il momento della nascita del credito fiscale e quindi il momento della dichiarazione.
Se cambia solo il metodo di rendiconto (art. 36 e 37 LIVA), i crediti per F e P (debitori) e i debiti per F e P (creditori) da trasferire al momento della transazione devono essere trattati nel modo seguente:
Metodo di rendiconto | Misure di correzione | |
Alienante | Acquirente | |
Metodo precedente | Metodo nuovo | |
Effettivo | AS o AF | Debitori Nessuna misura di correzione necessaria per l’acquirente. In caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute: Creditori Nessuna misura di correzione per l’acquirente. In caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute: |
Metodo di rendiconto | Misure di correzione | |
Alienante | Acquirente | |
Metodo precedente | Metodo nuovo | |
AS o AF | Effettivo | Debitori Nessuna misura di correzione necessaria per l’acquirente. In caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute: Creditori In caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute: |
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 11.02.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).