7.4.2 Cambiamento del metodo di rendiconto

Info IVA 11 · Procedura di notifica

In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025

AFC · Info IVA 11 · n. 7.4.2 · Italiano

In caso di cambiamento del metodo di rendiconto, il sistema di rendiconto scelto (art. 40 cpv. 1 e 2 LIVA) determina il momento della nascita del credito fiscale e quindi il momento della dichiarazione.

Se cambia solo il metodo di rendiconto (art. 36 e 37 LIVA), i crediti per F e P (debitori) e i debiti per F e P (creditori) da trasferire al momento della transazione devono essere trattati nel modo seguente:

Metodo di rendiconto

Misure di correzione

Alienante

Acquirente

Metodo precedente

Metodo nuovo

Effettivo

AS o AF

Debitori
In caso di rendiconto secondo le controprestazioni convenute:
dichiarazione dei debitori già eseguita dall’alienante alle aliquote d’imposta legali.

Nessuna misura di correzione necessaria per l’acquirente.

In caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute:
Dichiarazione al momento dell’incasso da parte dell’acquirente applicando l’AS o AF autorizzata.

Creditori
In caso di rendiconto secondo le controprestazioni convenute:
applicazione delle imposte precedenti delle posizioni creditori già eseguita dall’alienante nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Nessuna misura di correzione per l’acquirente.

In caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute:
l’acquirente non può far valere la deduzione dell’imposta precedente.

Metodo di rendiconto

Misure di correzione

Alienante

Acquirente

Metodo precedente

Metodo nuovo

AS o AF

Effettivo

Debitori
In caso di rendiconto secondo le controprestazioni convenute:
dichiarazione dei debitori già eseguita dall’alienante applicando l’AS o AF autorizzata.

Nessuna misura di correzione necessaria per l’acquirente.

In caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute:
dichiarazione al momento dell’incasso da parte dell’acquirente alle aliquote d’imposta legali.

Creditori
In caso di rendiconto secondo le controprestazioni convenute:
l’acquirente non può far valere la deduzione dell’imposta precedente.

In caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute:
l’acquirente può dedurre l’imposta precedente delle posizioni creditori nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 11.02.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).