9.1 Principio
Info IVA 11 · Procedura di notifica
In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025
AFC · Info IVA 11 · n. 9.1 · Italiano
Chi assume un’impresa (esercizio o ramo di attività) subentra nei diritti e nei doveri fiscali dell’impresa assunta (art. 16 cpv. 2 LIVA). Ciò significa in particolare che l’acquirente risponde anche dei crediti fiscali sorti prima del trasferimento. Il precedente debitore d’imposta (alienante) è solidalmente responsabile con il nuovo debitore d’imposta (acquirente), per i crediti fiscali sorti prima del trasferimento, durante tre anni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dello stesso (art. 15 cpv. 1 lett. d LIVA).
Se, dopo il trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività, l’alienante non se ne occupa più (doppia esigenza dell’esercizio non adempiuta; → cifra 9.2), si è in presenza di una successione fiscale conformemente all’articolo 16 capoverso 2 LIVA. Ciò si verifica in particolare quando la società (alienante) è liquidata e/o cancellata sotto il profilo del diritto fiscale o civile dopo il trasferimento dell’esercizio (ad es. nel quadro di una fusione).
[Illustrazione: nell’originale] | Se, dopo l’assunzione di un esercizio o di un ramo di attività (art. 101 OIVA; → cifra 9.2), un altro esercizio resta nella società alienante, vi è una successione fiscale conformemente all’articolo 16 capoverso 2 LIVA unicamente se le imprese partecipanti sono persone strettamente vincolate ai sensi dell’articolo 3 lettere h LIVA. Di conseguenza in un simile caso, con l’assunzione di un esercizio o di un ramo di attività da parte di terzi indipendenti, viene negata l’esistenza della successione fiscale. |
Vanno inoltre tenuti presente i seguenti punti:
l’applicazione obbligatoria della procedura di notifica deve essere valutata indipendentemente dalla successione fiscale;
una successione fiscale può sussistere anche se l’acquirente dell’esercizio o del ramo di attività non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA;
dopo il trasferimento l’alienante non deve essere obbligatoriamente sciolta ai sensi del diritto civile e/o fiscale.
Prima definizione della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 20.05.2021; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).