9.2 Esercizio o ramo di attività (patrimonio o parte di esso)
Info IVA 11 · Procedura di notifica
In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025
AFC · Info IVA 11 · n. 9.2 · Italiano
L’esistenza di un esercizio o di un ramo di attività è determinata sulla base di un approccio economico, quindi basato sul risultato. Secondo il diritto civile una simile transazione patrimoniale può essere effettuata nei modi seguenti (elenco non esaustivo):
vendita, costituzione di conferimenti in natura secondo le prescrizioni del diritto delle obbligazioni, elargizioni a fondo perso;
fusione, scissione e contratto di trasferimento di patrimonio secondo le prescrizioni della LFus.
Tuttavia, per valutare l’esistenza di una successione fiscale, la modalità scelta ai sensi del diritto civile per il trasferimento dei valori patrimoniali è irrilevante.
Si è in presenza di un esercizio o di un ramo di attività quando la definizione di esercizio secondo la LIFD è adempiuta ([Illustrazione: nell’originale] circolare n. 5° dell’AFC del 1° febbraio 2022).
Secondo queste disposizioni, i concetti di «esercizio» e «ramo di attività» vanno interpretati come segue:
«esercizio»: insieme di elementi patrimoniali di natura organizzativa e tecnica che costituisce un’entità relativamente autonoma per la produzione di una prestazione fornita dall’impresa;
«ramo d’attività»: la più piccola unità autonoma di un’impresa.
Un esercizio o un ramo d’attività è riconosciuto soltanto se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
l’impresa fornisce prestazioni sul mercato o a imprese collegate;
l’impresa dispone di personale;
i costi del personale sono proporzionali ai ricavi.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).