14.2 Rimborso dell’imposta sull’importazione; beni di ritorno

Info IVA 12 · Aliquote saldo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 12 · n. 14.2 · Italiano

  • Se beni provenienti dall’estero sono ritornati al mittente sul territorio svizzero senza essere stati modificati (destinatario estero che rifiuta l’accettazione, fornitura rifiutata a causa di difetti constatati nell’uso o a vista ecc.), l’UDSC rimborsa su richiesta l’imposta sull’importazione riscossa alla reimportazione.
    Le domande di rimborso dell’imposta sull’importazione riscossa sulla reimportazione di beni vanno inoltrate all’UDSC (a livello regionale o alle direzioni di circondario) entro cinque anni dallo scadere dell’anno civile durante il quale essa è stata riscossa. La regione in cui è avvenuta la reimportazione è determinante. Nella domanda va precisato che l’imposta sull’importazione riscossa sui beni di ritorno non può essere conteggiata come imposta precedente nel rendiconto periodico trasmesso all’AFC. Va comunicato se il bene è stato esportato sulla base di un contratto di vendita o di commissione e se è stato fabbricato in proprio o acquistato da un terzo sul territorio svizzero o all’estero prima dell’esportazione. Occorre inoltre indicare un conto PCD, conto postale o bancario sul quale l’imposta sull’importazione da rimborsare potrà essere accreditata e allegare alle domande la decisione d’imposizione IVA, la decisione d’imposizione all’esportazione nonché altri documenti commerciali rilasciati in relazione all’esportazione e alla reimportazione (fatture, bollettini di consegna ecc.)

  • Se il contribuente esporta dei beni precedentemente importati a causa di un rifiuto dell’accettazione o di un annullamento della fornitura, l’UDSC rimborsa su domanda l’imposta sull’importazione, a condizione che il bene venga esportato entro lo scadere di cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile durante il quale l’imposta sull’importazione è stata riscossa e che la restituzione dell’imposta venga richiesta al momento della dichiarazione per il regime d’esportazione. Le domande di rimborso presentate successivamente possono venir prese in considerazione se inoltrate entro 60 giorni a contare dal rilascio della decisione d’imposizione all’esportazione. Le domande vanno presentate all’ufficio doganale presso il quale è avvenuta l’imposizione all’esportazione.

    Nelle domande di rimborso dell’imposta sull’importazione il contribuente deve indicare il motivo per il quale il bene è stato riesportato e precisare che applica il metodo delle AS. Se solo una parte dei beni importati viene trasferita nuovamente all’estero, occorre indicare quali beni vengono riesportati per ogni decisione d’imposizione e fattura del fornitore. Occorre inoltre indicare il destinatario e il conto su cui potrà essere accreditata l’imposta sull’importazione da rimborsare e allegare alla domanda i seguenti documenti:

    • decisione d’imposizione IVA («IMe Importazione»);

    • fatture, bollettini di consegna, documenti di trasporto ecc., rilasciati in relazione all’importazione e alla riesportazione dei beni;

    • per quel che concerne i beni utilizzati sul territorio svizzero: corrispondenza (e-mail ecc.) con il fornitore estero, da cui si evince che la fornitura che ha condotto all’importazione del bene (ad es. vendita) è stata annullata;

    • giustificativi di pagamenti e rimborsi (accrediti);

    • nel caso di domande presentate successivamente, la decisione d’imposizione all’esportazione.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (abrogazioni nell’art. 90 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).