11 Prestazioni a organizzazioni internazionali e diplomatiche

Info IVA 12 · Aliquote saldo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 12 · n. 11 · Italiano

Le prestazioni ai beneficiari istituzionali e alle persone beneficiarie di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12) e all’articolo 143 OIVA sono esenti dall’imposta (art. 143–150 OIVA), se esiste il corrispondente modulo ufficiale dell’AFC (n. 1070–1079) debitamente compilato.

Le cifre d’affari provenienti da prestazioni eseguite sul territorio svizzero (ad es. a favore dell’ambasciata francese a Berna) nonché da prestazioni verso l’estero (ad es. a favore dell’OCSE con sede a Parigi) vanno trattate nel rendiconto IVA come le esportazioni (→ cifra 10.1).

[Illustrazione: nell’originale]

L’opzione per l’imposizione delle prestazioni enumerate nell’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA a favore dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 143 capoverso 2 lettera a e all’articolo 150 OIVA non è possibile in caso di applicazione del metodo delle AS.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (abrogazioni nell’art. 90 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).