9 Vendita di mezzi d’esercizio, beni d’investimento e prestazioni di servizi attivabili (art. 95 OIVA)

Info IVA 12 · Aliquote saldo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 12 · n. 9 · Italiano

La vendita di mezzi d’esercizio, beni d’investimento e prestazioni di servizi attivabili (→ info IVA Modifiche d’utilizzazione) che non sono stati impiegati esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni escluse dall’imposta è conteggiata all’AS autorizzata determinante per la prestazione in questione. La dichiarazione avviene nel periodo di rendiconto, durante il quale è avvenuta la vendita.

In questo caso le AS vengono attribuite tenendo conto delle regole stabilite agli articoli 84, 86 e 88 OIVA (→ cifra 15.3).

Esempio 1
La Falegnami Sagl conteggia le sue prestazioni con le AS del 3,7 % (falegnameria) e del 6,8 % (lavori a cottimo nel settore edilizio). L’impresa acquista una nuova piallatrice e nel maggio 2027 vende quella vecchia di 20 anni, che finora veniva impiegata per entrambi i tipi di prestazione. La Falegnami Sagl aveva acquistato una piallatrice che ora rivende. Questa vendita non corrisponde a una prestazione di falegnameria, ma si tratta di un commercio di beni usati imponibili all’aliquota normale. Pertanto, con questa vendita la Falegnami Sagl ha avviato una nuova attività. La rispettiva aliquota saldo ammonta al 3,0 % (attività: «Beni usati: commercio»). La Falegnami Sagl richiede l’aliquota saldo per questa nuova attività mediante la dichiarazione nel rendiconto del primo semestre 2027. Se le condizioni per l’attribuzione di questa AS non sono soddisfatte (→ cifra 17 segg., regola del 10 %), si applica l’AS immediatamente superiore del 3,7 %.
Se la falegnameria vende ad esempio un veicolo aziendale, l’attività in questione sarà «Automobili e autocarri: commercio d’occasione» e occorrerà verificare l’AS dello 0,6 %.

Esempio 2
Se l’impresa Constructa SA vende una delle sue gru usata e attivata a bilancio, realizzando oltre il 10 % della cifra d’affari complessiva imponibile, non si applica l’aliquota saldo dell’1,3 % per l’attività «Macchine e utensili da costruzione: commercio», bensì l’aliquota saldo del 3,0 % per «Beni usati: commercio». Le AS valide per i settori e le attività del commercio si applicano solo nel caso di beni nuovi. Per quanto riguarda il commercio di beni usati si applicano le AS appositamente previste.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 84, 86, 88 e 95 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).