3.1 Fine dell’assoggettamento
Info IVA 12 · Aliquote saldo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 12 · n. 3.1 · Italiano
Il contribuente che applica il metodo delle AS e cessa la sua attività lo annuncia all’AFC e si fa radiare dal registro dei contribuenti IVA. Un tale annuncio va effettuato anche dai contribuenti la cui cifra d’affari secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA da prestazioni imponibili non raggiunge più il limite di 100 000 franchi e che non intendono rinunciare all’assoggettamento in virtù dell’articolo 11 capoverso 1 LIVA.
Le cifre d’affari realizzate fino alla radiazione dal registro dei contribuenti IVA, i lavori in corso non ancora fatturati nonché il saldo delle posizioni debitori (in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute) vanno conteggiati con le AS autorizzate (art. 82 OIVA).
Su beni e prestazioni di servizi (ad es. scorte di merci, mezzi d’esercizio, immobili e altri beni d’investimento come licenze) che rimangono nell’impresa dopo la radiazione dal registro non vengono effettuate correzioni, visto che nel caso dei contribuenti che conteggiano l’imposta con il metodo delle aliquote saldo tutti i beni e le prestazioni di servizi sono gravati dell’IVA.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 79, 81 e 83 OIVA; abrogazione degli art. 82 cpv. 2 e 3 e 93 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).