7.5 Vendita di garanzie di origine e di altri attestati
Info IVA per settore 07 · Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di…
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 07 · n. 7.5 · Italiano
La vendita di garanzie di origine dell’elettricità e di altri attestati analoghi concernenti l’origine dell’energia e il plusvalore ecologico (ad es. i certificati verdi o gli attestati esteri come i renewable energy certificates) congiunta alla fornitura di energia rappresenta una fornitura di energia imponibile all’aliquota normale (luogo della fornitura: art. 7 cpv. 2 LIVA; principio del luogo del destinatario).
La vendita di garanzie di origine disgiunta dalla fornitura di energia per l’elettricità e di attestati analoghi per l’origine dell’energia non è considerata una prestazione esclusa dall’imposta nel mercato monetario e dei capitali, bensì una prestazione di servizi imponibile ai sensi dell’articolo 3 lettera e LIVA il cui luogo è retto dall’articolo 8 capoverso 1 LIVA. In tal caso, secondo l’articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA si applica generalmente l’imposta sull’acquisto, a prescindere dalla sede del prestatore ([Illustrazione: nell’originale] per ulteriori informazioni si rimanda all’info IVA Imposta sull’acquisto).
[Illustrazione: nell’originale] | Per quanto riguarda l’assoggettamento relativo alla vendita di garanzie di origine e di altri attestati si rimanda alla cifra 4. |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 1 cpv. 2 lett. b e art. 45 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).