3.3.2 Applicabilità temporale
Info IVA 20 · Prassi dell'AFC: applicabilità temporale
In vigore · Stato dal 9 luglio 2024
AFC · Info IVA 20 · n. 3.3.2 · Italiano
Riguardo all’applicabilità temporale di una prassi modificata in seguito a una sentenza di un tribunale, si fa riferimento a quanto esposto in merito alla prima definizione della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale riguardante una prassi non definita dall’AFC (→ cifra 2.3.2). I principi valgono per analogia.
Esempio
Fondandosi sulla sentenza del tribunale federale 2C_375/2018 del 24 ottobre 2018, in data 1° novembre 2019 l’AFC aveva modificato la propria prassi concernente il luogo delle prestazioni di servizi di architettura d’interni (→ cifra 4.2.1 dell’info IVA concernente il settore Edilizia e cifra 2.1.1 dell’info IVA concernente il settore Amministrazione, locazione e vendita di immobili). Le prestazioni d’architettura d’interni (elaborazione di piani, di concetti spaziali e di presentazioni informatiche ecc.) specificatamente adattate alle circostanze particolari dell’edificio in questione in maniera tale che non possono essere trasposte così come sono ad altri edifici, parti d’edificio o terreni, non seguono più il principio del luogo del destinatario, bensì il principio del luogo del fondo (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA). Per l’impresa con sede in Svizzera che aveva eseguito prestazioni di architettura d’interni per un fondo che si trova all’estero, la modifica della prassi era più conveniente. La modifica della prassi era applicabile dal 1° novembre 2019 (data di pubblicazione) retroattivamente per tutti i periodi fiscali non ancora passati in giudicato. Era fatto salvo il rifiuto della retroattività nel caso in cui l’impresa avesse agito in maniera non conforme alla legislazione in materia di IVA.