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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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d. soci: titolari di quote, soci di società in nome collettivo e in accomandita, soci di

società cooperative senza certificati di quota, membri di associazioni;

e. titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento,

i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota;

f. assemblea generale: l’assemblea generale nella società anonima, nella società in

accomandita per azioni o nella società cooperativa; l’assemblea dei soci di una società a garanzia limitata e l’assemblea dei membri di un’associazione.

g. istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli art. 61 segg. della

legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP1).

CAPITOLO SECONDO: FUSIONE

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 3 Principio

1 I soggetti giuridici possono operare fusioni mediante:

a. assunzione di un soggetto da parte di un altro soggetto giuridico (fusione mediante

incorporazione);

b. riunione di più soggetti in un nuovo soggetto giuridico (fusione mediante

combinazione).

2 La fusione avviene contro attribuzione di quote o di diritti sociali del soggetto giuridico assuntore. Il contratto di fusione può tuttavia prevedere un’indennità secondo l’articolo 8. È fatta salva la fusione di fondazioni.

3 In virtù della fusione il soggetto giuridico assuntore acquisisce l’insieme del patrimonio del soggetto giuridico trasferente; quest’ultimo è sciolto e cancellato dal registro di commercio.

Art. 4 Fusioni permesse

1 Le società di capitali possono operare una fusione:

1

RS 831.40