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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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Art. 12 Conclusione del contratto di fusione

1 Il contratto di fusione deve essere concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione.

2 Esso richiede la forma scritta e l’approvazione dell’assemblea generale rispettivamente dei soci dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione in conformità con l’articolo 18.

Art. 13 Contenuto del contratto di fusione

Il contratto di fusione contiene in particolare:

a. il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica dei soggetti giuridici che partecipano alla

fusione, in caso di fusione mediante combinazione anche il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica del nuovo soggetto giuridico;

b. il rapporto di cambio delle quote e, se del caso, l’importo del conguaglio

rispettivamente indicazioni sui diritti sociali dei soci del soggetto giuridico trasferente in seno al soggetto giuridico assuntore (art. 7);

c. i diritti che il soggetto giuridico assuntore garantisce ai titolari di diritti speciali, di

quote senza diritto di voto o di buoni di godimento;

d. le modalità del cambio e dell’attribuzione dei diritti;

e. la data a decorrere da cui le quote o i diritti sociali conferiscono il diritto di partecipare

all’utile risultante dal bilancio nonché tutte le particolari modalità di tale diritto;

f. se del caso l’importo dell’indennità di cui all’articolo 8;

g. la data a decorrere dalla quale gli atti del soggetto giuridico trasferente si considerano

compiuti per conto del soggetto giuridico assuntore;

h. tutti i vantaggi particolari concessi ai membri di un organo di direzione o di

amministrazione, ai soci amministratori o a un revisore;

i. se del caso la designazione dei soci illimitatamente responsabili.

Art. 14 Rapporto di fusione