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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine
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1 Un soggetto giuridico in liquidazione può partecipare a una fusione come soggetto giuridico trasferente se la ripartizione dell’attivo non è ancora iniziata.
2Un revisore particolarmente qualificato deve attestare all’ufficio del registro di commercio l’adempimento della condizione di cui al capoverso 1.
Art. 6 Fusione di soggetti giuridici in caso di perdita di capitale o di eccedenza dei debiti
1 Un soggetto giuridico, di cui non sia più coperta la metà del capitale azionario o sociale e delle riserve legali, oppure che presenti un’eccedenza dei debiti, può operare una fusione sempreché l’altro soggetto giuridico abbia una dotazione di capitale proprio liberamente disponibile di importo pari allo scoperto e, se del caso, all’eccedenza dei debiti.
2Un revisore particolarmente qualificato deve attestare all’ufficio del registro di commercio l’adempimento della condizione di cui al capoverso 1.
Sezione 2: Quote e diritti sociali
Art. 7 Salvaguardia delle quote e dei diritti sociali
1 I soci del soggetto giuridico trasferente hanno diritto a quote o a diritti sociali in seno al soggetto giuridico assuntore che corrispondano alle quote o ai diritti sociali che detenevano in precedenza, tenuto conto dei patrimoni dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione, della ripartizione dei diritti di voto, nonché di ogni altra circostanza rilevante.
2 Nell’ambito della determinazione del rapporto di cambio delle quote, può essere previsto un conguaglio che non deve eccedere un decimo del valore reale delle parti attribuite.
3 In caso di assunzione del loro soggetto giuridico da parte di una società di capitali, i soci senza quote sociali hanno diritto a una quota almeno. Il valore nominale di tale quota può, se del caso, essere fissato al di sotto dell’importo nominale minimo previsto dalla legge.
4 Il soggetto giuridico assuntore deve attribuire quote equivalenti o quote con diritto di voto per le quote senza diritto di voto del soggetto giuridico trasferente.
5 Il soggetto giuridico assuntore deve attribuire diritti equivalenti o un’indennità adeguata per i diritti speciali del soggetto giuridico trasferente connessi a quote o a diritti sociali.
6 Il soggetto giuridico assuntore deve attribuire diritti equivalenti ai titolari di buoni di godimento del soggetto giuridico trasferente oppure acquisire tali buoni al loro valore reale al momento del deposito del contratto di fusione.