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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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a. con società di capitali;

b. con società cooperative;

c. con società in nome collettivo e con società in accomandita in veste di soggetto

giuridico assuntore.

2 Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono operare una fusione:

a. con società in nome collettivo o con società in accomandita;

b. con società di capitali in veste di soggetto giuridico trasferente.

3 Le società cooperative possono operare una fusione:

a. con società cooperative;

b. con società di capitali;

c. con associazioni in veste di soggetto giuridico assuntore;

d. se non dispongono di capitale sociale, con associazioni in veste di soggetto giuridico

trasferente.

4 Le associazioni possono operare una fusione:

a. con associazioni;

b. con società cooperative in veste di soggetto giuridico trasferente;

c. con società cooperative senza capitale sociale in veste di soggetto giuridico assuntore.

5 Le fondazioni possono operare fusioni tra loro, nella misura in cui perseguano lo stesso scopo o uno scopo analogo e la realizzazione di tale scopo sia promossa dalla fusione.

6Gli istituti di previdenza nella forma giuridica della società cooperativa o della fondazione possono operare fusioni tra loro, nella misura in cui sia garantito lo scopo finora perseguito.

7 Agli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni speciali della presente legge.

Art. 5 Fusione di un soggetto giuridico in liquidazione