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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine
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a. con società di capitali;
b. con società cooperative;
c. con società in nome collettivo e con società in accomandita in veste di soggetto
giuridico assuntore.
2 Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono operare una fusione:
a. con società in nome collettivo o con società in accomandita;
b. con società di capitali in veste di soggetto giuridico trasferente.
3 Le società cooperative possono operare una fusione:
a. con società cooperative;
b. con società di capitali;
c. con associazioni in veste di soggetto giuridico assuntore;
d. se non dispongono di capitale sociale, con associazioni in veste di soggetto giuridico
trasferente.
4 Le associazioni possono operare una fusione:
a. con associazioni;
b. con società cooperative in veste di soggetto giuridico trasferente;
c. con società cooperative senza capitale sociale in veste di soggetto giuridico assuntore.
5 Le fondazioni possono operare fusioni tra loro, nella misura in cui perseguano lo stesso scopo o uno scopo analogo e la realizzazione di tale scopo sia promossa dalla fusione.
6Gli istituti di previdenza nella forma giuridica della società cooperativa o della fondazione possono operare fusioni tra loro, nella misura in cui sia garantito lo scopo finora perseguito.
7 Agli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni speciali della presente legge.