Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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1 Parte generale

11 Genesi della riforma 111 Rilevanza pratica della Sagl

Concepita dal legislatore nel 1936, sino alla fine del 1991 la Sagl non ha preso piede in Svizzera: allora vi erano a malapena 2'800 società che rivestivano la forma di Sagl (negli anni precedenti il loro numero era sceso leggermente), contro le oltre 100'000 società anonime di piccole dimensioni. Non aveva manifestamente avuto l’atteso riscontro pratico l’idea degli anni Trenta di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese (PMI) una forma di società propria, distinta dalla SA.

La tendenza mutò repentinamente il 1° luglio 1992, con l’entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima: mentre il numero delle società anonime ha da quel momento registrato una stagnazione – nel 1994 e nel 1995 è addirittura leggermente diminuito – quello delle Sagl è massicciamente aumentato: nel 1993 – il primo anno interamente sotto il dominio del nuovo diritto della società anonima – il numero delle Sagl si è accresciuto di oltre un terzo, passando da 2'964 a 4'186 unità. Negli anni successivi, tale tendenza si è confermata: alla fine del 1994 esistevano 6'600 Sagl, alla fine del 1995 10'705 e alla fine del 1998 gli effettivi ammontavano a 31'190 unità. L’incremento è in gran parte dovuto a nuove costituzioni, ma spesso anche alla trasformazione senza liquidazione di SA in Sagl, fondata sugli articoli 824 segg. CO.

Il motivo alla base della „riscoperta“ della Sagl dovrebbe risiedere in primo luogo nelle esigenze più severe poste dal nuovo diritto della società anonima: la fissazione del capitale minimo a 100'000 franchi e l’inasprimento delle esigenze in materia di qualifiche e di indipendenza dell’ufficio di revisione hanno entrambe portato a un aumento dei costi dell’attività di una SA. Si è evidentemente preso atto anche del fatto (benché la riforma del diritto della società anonima non vi abbia apportato alcuna modifica) che nei confronti dei gerenti di una Sagl non sussistono prescrizioni in materia di domicilio e di cittadinanza severe quanto quelle previste dall’articolo 708 CO per il consiglio d’amministrazione della SA. Dovrebbero aver inciso anche le illimitate possibilità di restrizioni della trasmissibilità ed eventualmente anche le possibilità di recesso ed esclusione dei soci previste per la Sagl. Alcuni devono infine aver considerato che gli obblighi sociali di fornire prestazioni accessorie, possibili nell’ambito della Sagl, e il principio che i soci fondatori hanno diritto alla gestione in prima persona, rendono superflui vincoli contrattuali tra i soci. In primo piano dovrebbero esservi tuttavia – come detto – considerazioni inerenti ai costi, il che non è esente da problemi poiché, secondo il gruppo di lavoro Sagl, le esigenze minime del diritto vigente in materia di ammontare del capitale sociale e la possibilità di rinunciare a un ufficio di revisione, non garantiscono una protezione sufficiente dei creditori. Il futuro diritto della Sagl dovrebbe pertanto prevedere una modifica in materia di capitale sociale e di ufficio di revisione, nel senso di un avvicinamento al diritto della SA (cfr. a tal proposito infra pti. 225 e 243).

112 Lacune materiali del diritto vigente

Nonostante la relativa flessibilità della SA, anche dopo la revisione del 1991 permane in Svizzera il bisogno di una particolare forma giuridica di società di capitali di carattere personale che presenti i tratti distintivi seguenti:

1. personalità giuridica;