Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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113 Lacune redazionali del diritto vigente

Non va poi trascurato che, in diversi punti, la qualità redazionale del vigente diritto della Sagl lascia a desiderare. Contrariamente ad esempio alle disposizioni legali sulla società in nome collettivo o in accomandita, complessivamente di facile lettura e comprensione, diverse disposizioni del diritto della Sagl sono difficilmente comprensibili o addirittura ingannevoli quanto al loro senso. Alcuni esempi:

1. Secondo la concezione legale, i soci sono solidalmente responsabili, come i soci in

nome collettivo, di tutte le obbligazioni della società, e ciò fino all’ammontare del capitale sociale iscritto (art. 802 cpv. 1 CO). In realtà, l’espressione „come i soci in nome collettivo“ non restituisce un’immagine corretta del regime di responsabilità. La responsabilità introdotta dall’articolo 802 – per quanto severa possa essere nel caso singolo – è (definita per sommi capi) una responsabilità per un’oggettiva infrazione alle norme in materia di costituzione o di conservazione del capitale sociale, e non una responsabilità solidale originaria e illimitata come nel caso della società in nome collettivo.

2. La legge non chiarisce se i soci siano o meno solidalmente responsabili anche dei

versamenti suppletivi di cui all’articolo 803 CO.

3. Come detto, la legge parte dal presupposto che tutti i soci siano chiamati alla gestione

in comune della società (art. 811 cpv. 1 CO), benché all’atto pratico tale evento costituisca piuttosto l’eccezione.

4. Il testo legale non specifica a quali condizioni possa essere revocata – a un terzo o a un

socio – la facoltà di gestione (art. 814 CO, rinvio alle norme della società in nome collettivo, art. 565 CO).

5. Non risulta in modo chiaro dal testo che almeno uno dei gerenti con facoltà di

rappresentanza dev’essere domiciliato in Svizzera (art. 813 cpv. 1 CO).

6. Gli articoli 810 capoverso 2 e 816 CO affermano soltanto che i procuratori e i

mandatari commerciali sono designati dall’assemblea dei soci. Non sono per contro menzionati i direttori.

7. Dalla legge non scaturisce in modo chiaro che la notifica dello scioglimento della

società è effettuata dal giudice non soltanto in caso di fallimento ma, in generale, in caso di scioglimento per sentenza giudiziaria (art. 821 CO, cfr. invece l’art. 737 CO).

8. Spesso la terminologia (soprattutto nella versione tedesca) non è uniforme:

− „Gesellschafter“ (socio, ad es. art. 774, 775 cpv. 1 CO) e „Mitglieder“ (membro, ad es. art. 784 cpv. 2 CO);

− „Stammeinlage“ (ad es.. art. 774 CO) e „Gesellschaftsanteil“ (art. 774/789 cpv. 1 CO);

− „assemblea dei soci“ (ad es. art. 810 CO) e „deliberazione sociale“ (ad es. art. 816 CO);

− „oggetto“ (art. 776 n. 2 CO) in luogo dell’altrove usuale „fine“ (che è tuttavia utilizzato all’art. 772 cpv. 3 CO e in genere nel diritto della SA e della società cooperativa).