Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/30: Legge sulla radiotelevisione (LRTV) · 62 pagine
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6.7.2 Compiti della Commissione
6.7.2.1 Osservazioni generali
L'opposizione alla creazione della Commissione è dovuta in particolare all'estensione delle competenze. Esprimono preoccupazioni nei confronti della concentrazione di potere in una „supercommissione“ ad esempio vari partiti (PPD, PS, UDC, PLS), diversi Cantoni (AG, LU, ZH, AI, AR, GL, SG, SH, TG, VS) e organizzazioni (Economiesuisse, Swisscom, Suisa, ASUT, SICTA). VIT e Sunrise chiedono un esame approfondito delle competenze della Commissione. Singoli pareri chiedono un nuovo ripensamento dell'organizzazione delle autorità (ad esempio PLR, PLS); il PLR prende in considerazione anche un ampliamento delle competenze della Commissione (integrazione delle funzioni previste per il Comitato consultivo).
SSCM lamenta l'assenza di un chiaro mandato di prestazioni per la Commissione. Le estese facoltà normative della Commissione nell'ambito della legge sulle telecomunicazioni suscitano aspre critiche (Swisscom, Economiesuisse; cfr. il capitolo 6.8.12.2). Si esprimono dei dubbi in merito alla mescolanza di funzioni esecutive e giudiziarie (Cantoni GE, AG, VS; RDRS) e all'efficienza di una struttura di simili dimensioni (Cantoni ZH, AI, AR, GL, SG, SH, TG; Suisa, PubS). CRR definisce invece la Commissione come uno strumento efficiente e razionale, che si orienta ai modelli esteri. La Commissione dovrebbe riprendere la maggior parte dei settori d'attività ancora assegnati al Consiglio federale o al DATEC.
Radio Munot si oppone a un sistema a 2 classi composto da un lato da emittenti privilegiate che hanno un filo diretto con il Consiglio federale (SSR) e dall’altro da emittenti penalizzate che sottostanno invece alla Commissione. Secondo l'USAM il rilascio della concessione SSR deve assolutamente restare di competenza del Consiglio federale.
6.7.2.2 Competenze nel settore della vigilanza sui programmi
Secondo la nuova organizzazione delle autorità, la sorveglianza sui programmi, esercitata finora dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR), sarà integrata nella Commissione. Il Tribunale federale approva questa nuova organizzazione, perché risolve le questioni spesso delicate riguardanti la separazione tra sorveglianza in materia finanziaria e organizzativa e sorveglianza in materia di programmi.
Vari pareri criticano per contro la mescolanza di sorveglianza generale e sorveglianza in materia di programmi e vogliono lasciare all'AIRR le attuali competenze (Cantone AG, Unione delle donne cattoliche, FRC, ACSI, RFZ, Swisscable). Il Cantone GE chiede una separazione più chiara tra la sorveglianza in materia di programmi e sorveglianza in generale. Appare scettico anche il Cantone BE che vede la necessità di maggiori chiarimenti. I Cantoni BS e BL chiedono che la Commissione si limiti a questioni non legate ai programmi, altrimenti verrebbe minacciata la libertà dei media.
L'AIRR propone perlomeno di non assegnare alla stessa camera la competenza per i diritti d'accesso e per la sorveglianza. La camera responsabile della sorveglianza sui programmi dovrebbe soddisfare le medesime condizioni applicate all'AIRR in termini