Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/30: Legge sulla radiotelevisione (LRTV) · 62 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 41Fedlex · Rapporto sui risultati
6.6.3.6 Indennizzo dei fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 51 cpv. 2 e
3)
Il principio dell'indennizzo in funzione dei costi per i fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 51 cpv. 2) è criticato su due fronti:
Da un lato si chiede una diffusione gratuita o per lo meno a costi vantaggiosi per le emittenti con diritto d'accesso (PEV, Cantoni UR, ZH, GR; RRR, SSM, FSG, VSP, PRS, TeleSuisse, TeleM1, TeleTell, Radio Argovia, Pool 2000, TeleNewsCombi, Medien-Forum, SAB e SSR sono perlomeno favorevoli a una diffusione gratuita via cavo). Il PLR esige una diffusione gratuita dei programmi che raggiungono al massimo 50'000 economie domestiche; i diffusori non dovrebbero tuttavia sostenere tali spese, ma verrebbero i ndennizzati attraverso le tasse di ricezione.
Dall'altro lato si reputa insufficiente un indennizzo a copertura dei costi e si chiede un indennizzo a condizioni di mercato (Economiesuisse, Swisscable, Cablecom, ASUT, SICTA). La Swisscom si oppone a un sovvenzionamento dissimulato a carico dei FST soggetti all'obbligo e sostiene che, con il sistema previsto, sarà praticamente impossibile trovare un esercente di rete disposto ad investire per creare una rete digitale.
Swisscom critica anche il previsto riferimento a valori comparativi svizzeri o esteri (benchmarking, art 51 cpv. 3 secondo periodo). Swisscable teme un indebolimento degli esercenti di reti via cavo, mentre la SSR constata che i valori comparativi esteri sono delicati per motivi topografici e contrattuali e, nell'ottica odierna, risultano svantaggiosi per le emittenti con diritto d'accesso.
6.6.3.7 Regolamentazione per privati senza diritto d'accesso
Si osserva che anche i privati senza diritto d'accesso hanno necessità di protezione e dovrebbero perlomeno avere diritto a un accesso a condizioni eque, appropriate e non discriminatorie (Cantone ZH, Stampa svizzera, Tamedia/TV3, Teleclub, Sat 1, Presse TV, BTM). Ci si chiede se il diritto dei cartelli offra una sufficiente protezione contro la discriminazione. Particolarmente svantaggiati sono i programmi senza diritto d'accesso rispetto ai programmi propri di un esercente di reti via cavo, per cui si propone un divieto di massima di associare le funzioni di emittente alle funzioni del responsabile della diffusione (Cantone ZH, Teleclub, Sat 1, Presse TV).
6.6.4 Diffusione gratuita di determinati programmi esteri via cavo
La possibilità conferita al Consiglio federale di stabilire i programmi esteri che devono essere diffusi gratuitamente su linee (art. 52 dell'avamprogetto) suscita il dissenso da parte delle emittenti svizzere (tra cui TeleSuisse, PRS, TeleM1, TeleTell, Radio Sunshine, BTM). Esprimono opposizione anche il Cantone ZG, Economiesuisse, USAM, HEV, Cablecom, Swisscable, ASUT, SICTA, Medien-Forum. La SSR mette in dubbio la compatibilità europea di una concessione di privilegi unilaterali e vuole favorire solo i programmi esteri con partecipazione SSR. I Cantoni BS, BL nutrono simpatia per la disposizione – sempre che per i programmi in questione s'intendono Arte, 3sat o BBC - ma temono una pratica arbitraria.