Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/30: Legge sulla radiotelevisione (LRTV) · 62 pagine
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L'obbligo di garantire un accesso a condizioni eque, appropriate e non discriminatorie (art. 54 cpv. 1) va stralciato secondo la ComCo e ridotto secondo Swisscable, in quanto il diritto dei cartelli è sufficiente.
L'art. 54 cpv. 2 dell'avamprogetto esige, in caso di sistemi di aiuto alla navigazione, che i programmi della SSR siano chiaramente segnalati al primo stadio di utilizzazione. Numerosi partecipanti alla consultazione chiedono di privilegiare anche i programmi privati con diritto d'accesso (PEV, Medien-Forum, VSP, TeleSuisse, PRS, Teleclub, Alphavision, SSR, Radio Argovia, Pool 2000, TeleNewsCombi). Si indica anche che questa disposizione non è comunque applicabile nella pratica (ASUT, SICTA).
Conformemente all'art. 54 cpv. 4 dell'avamprogetto, la Commissione può prendere le necessarie decisioni caso per caso. SWICO sostiene che in questo modo il sistema è sufficientemente flessibile per reagire agli sviluppi nel campo delle nuove tecnologie dell’informazione. La SSR mette in dubbio che una competenza normativa così ampia corrisponda al potenziale di pericolo a malapena riconoscibile.
Si sono dichiarati esplicitamente d'accordo con la regolamentazione della scomposizione (art. 55) Cablecom, SWICO e Medien-Forum. La SSR ritiene la regolamentazione indispensabile, mette tuttavia in questione il contenuto. Teleclub definisce il contenuto poco chiaro. ComCo chiede lo stralcio, perché la disposizione discrimina le emittenti svizzere rispetto alla concorrenza straniera.
Secondo Tamedia/TV3 la prescrizione sulla diffusione di determinati programmi su canali privilegiati (art. 56) va stralciata o perlomeno limitata alla SSR, visto che una penalizzazione delle emittenti senza diritto d'accesso non è giustificata. Favorevole a una formulazione più limitata è anche la SSR, nonostante ritenga l'intento comprensibile. Medien-Forum e VSP definiscono corretta l'idea di base. Cablecom e Swisscable chiedono lo stralcio, dato che a essere determinanti dovrebbero essere le esigenze del cliente. I Cantoni BS e BL considerano eccessiva l'ingerenza nell'autonomia degli esercenti di reti via cavo. TeleSuisse, PRS , Radio Argovia, Pool 2000 e TeleNewsCombi chiedono una parificazione della SSR alle emittenti private.
6.8.2 Emolumenti amministrativi (art. 57) e finanziamento della Commissione
(art. 75)
Ai sensi dell'articolo 57 dell'avamprogetto, nel determinare gli emolumenti bisogna tenere conto delle spese amministrative e delle possibilità economiche dell'emittente. Gli emolumenti amministrativi servono nella misura del possibile a coprire le spese della Commissione, conformemente all'art. 75. Questa regolamentazione è criticata sotto vari aspetti. ASUT, SICTA, VIT e Sunrise chiedono una riscossione secondo il principio di causalità, visto che altrimenti la Commissione potrebbe fatturare tasse più elevate ai fornitori di servizi di telecomunicazione. Quale strumento contro eccessivi emolumenti amministrativi nel settore delle telecomunicazioni, la Swisscom chiede un conteggio separato dei costi e delle prestazioni per il settore della radiodiffusione e delle telecomunicazioni. La SSR teme che le spese della Commissione debbano essere tutto sommato coperte con le tasse di ricezione. Per quanto riguarda le emittenti private si chiede di calcolare gli emolumenti in base alle spese sostenute, visto che non si tratta di tasse (Cantone ZG, TeleSuisse, PRS, , Radio Sunshine, Radio Argovia, Pool 2000, TeleNewsCombi, BTM ).