Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 57Fedlex · Rapporto sui risultati
33 Pareri concreti in merito alle proposte di modifica della LDDS
Art. 6a (nuovo)
1 Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi, hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente, a meno che non vi sia un motivo d'esclusione ai sensi dell'articolo 53 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. In tali casi per il rilascio di un permesso di dimora si applicano per analogia le disposizioni previste per le persone ammesse provvisoriamente.
2 Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi e che vivono legalmente in Svizzera da almeno 5 anni, hanno diritto a un permesso di domicilio se non è dato nei loro confronti un motivo di espulsione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera a.
Pro Piuttosto pro Piuttosto contro Contro
CVS, BS, NW, OW, VS, AI, AR, GL, TG, TI,
ZH, OSAR, CAR UR, ACPS
Capoverso 1
BL
Capoverso 2
AG, ACS
AI, AR, GL, TG, TI, UR: un miglioramento dello statuto degli apolidi non si giustifica. Siffatto articolo va stralciato.
BS, NW, OW, VS, ZH: le persone diventate "apolidi“ per aver rinunciato volontariamente alla loro nazionalità originaria non devono poter beneficiare di tale rilascio privilegiato di permessi di dimora.
OSAR, CAR: accolgono favorevolmente il chiarimento dello statuto degli apolidi. Sarebbe più semplice equipararli in generale ai rifugiati.
Capoverso 2
ACS: il motivo di espulsione giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera b va mantenuto soltanto come ultima ratio.
AG, BL: la legge prevede già misure adeguate (ammissione provvisoria, art. 13 lett. f OLS). Il capoverso 2 favorisce in modo ingiustificato gli apolidi rispetto agli altri stranieri.