Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 55Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 116 Contravvenzione

1È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 115, chiunque:

a. viola l'obbligo d'informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o rifiutando di fornire un'informazione;

b. si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o lo rende impossibile in altro modo.

2 Chiunque per negligenza adempie la fattispecie di cui all'articolo 115 è punito con una multa fino a 5'000 franchi.

3 In caso di recidiva può essere pronunciata una multa fino a 10'000 franchi.

4 La prescrizione è retta dall'articolo 11 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Pro Piuttosto pro Piuttosto contro Contro AR, BE, BS, ABZ, GR CFR Città di Berna

GR: le aliquote sono troppo basse. Conformemente al capoverso 2 la multa va aumentata fino a 10'000 franchi, quella in caso di recidiva (cpv. 3) va elevata ancor maggiormente. Un effetto deterrente può essere raggiunto soltanto mediante una multa sufficientemente elevata.

CFR: l'articolo 116 capoverso 2 va stralciato. Motivazione: nel caso di delitti economici è impossibile che si configuri la negligenza.

BE, Città di Berna: accolgono favorevolmente l'inasprimento delle disposizioni penali e suggeriscono di prevedere per i recidivi una misura della pena più severa.

Disposizioni transitorie

1 A partire dall'entrata in vigore degli articoli 85-87 tutti i conti individuali sono conteggiati secondo i capoversi 2-6 e abrogati.

2 Il saldo del conto individuale è incassato interamente dalla Confederazione se al momento dell'entrata in vigore vi sono meno di 12'000 franchi. Se dalla prima attività lucrativa del titolare del conto sono trascorsi più di 10 anni, la persona interessata è esonerata dall'obbligo di versare un contributo speciale. Se dalla prima attività lucrativa non sono ancora trascorsi 10 anni, la durata per completare il versamento del contributo speciale è calcolata secondo la formula seguente: (12'000 – K) : 100 = Z Z dev'essere inferiore o uguale a 120 meno X. Legenda: Z = durata in mesi per completare il versamento del contributo speciale; K = saldo del conto individuale X = numero mesi dall'inizio della prima attività lucrativa.

3 Se al momento dell'entrata in vigore, sul saldo del conto individuale vi sono più di 12'000 franchi, la persona interessata è esentata dall'obbligo di versare un contributo speciale. La Confederazione incassa 12'000 franchi a prescindere dai costi causati dal titolare del conto, dal suo coniuge e dai suoi figli. L'importo residuo è restituito al titolare del conto.

4 Le deduzioni nell'ambito del conteggio intermedio sono considerate all'atto del conteggio dei saldi secondo i capoversi precedenti.

5 Se il motivo per l'allestimento del conteggio finale giusta l'articolo 87 della versione finora vigente del 26 giugno 1998 è insorto prima dell'entrata in vigore della presente legge, il conteggio è retto dal diritto anteriore.

6 Se nei confronti del conteggio intermedio è pendente un ricorso, il conteggio dei saldi è retto dal diritto anteriore.

7 Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge è applicabile, fatta riserva dei capoversi 5 e 6, il diritto nuovo.

Pro Piuttosto pro Piuttosto contro Contro BS VD, VS, OSAR