Progetto
Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Legge federale concernente una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali
2Essa non è riscossa sui veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante conformemente alla legge federale del 19 dicembre 19974 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.
Art. 4 Eccezioni
1 Sono esonerati dalla tassa:
a. i veicoli con targhe di controllo militari nonché i veicoli noleggiati o requisiti dall’Esercito, muniti di targhe di controllo civili e d’un contrassegno M+;
b. i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze nonché i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;
c. i veicoli impegnati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e infortuni;
d. i veicoli di servizio di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
e. i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
f. gli assi di trasporto;
g. i veicoli - senza targhe - in corso di viaggio per recarsi al luogo del controllo ufficiale;
h. i veicoli che eseguono corse durante i controlli ufficiali dei veicoli e gli esami ufficiali per l’ottenimento della licenza di condurre;
i. i rimorchi fissi, i rimorchi trainati da motoveicoli e i carrozzini laterali;
j. i trattori a sella leggeri che, in base ad una menzione sulla licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
k. gli autoveicoli leggeri il cui carico rimorchiabile assoggettato alla tassa sul traffico pesante è superiore a 3,5 tonnellate;
l. i veicoli muniti di targhe professionali svizzere, utilizzati per corse in giorni feriali.
2 La Direzione generale delle dogane può accordare ulteriori deroghe all’obbligo del pagamento della tassa in casi debitamente giustificati, segnatamente in considerazione di convenzioni internazionali o per motivi umanitari.
3 Essa può sospendere l’assoggettamento all’obbligo della tassa su singoli tratti delle strade nazionali se la polizia ordina una deviazione della totalità o di una parte del traffico su tali strade a causa di catastrofi o altre situazioni straordinarie.