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Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 6 pagine
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Bundesgesetz über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen
2L’Amministrazione delle dogane può infliggere la multa in procedura abbreviata conformemente all’articolo 16 capoverso 2.
3Se il contravventore rifiuta la procedura abbreviata o non paga la multa entro 30 giorni, l’Amministrazione delle dogane persegue e giudica la contravvenzione secondo la legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.
Art. 16 Perseguimento penale da parte dei Cantoni
1I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nell’ambito di loro competenza.
2Gli organi di polizia autorizzati a riscuotere multe disciplinari nel traffico stradale possono infliggere una multa in procedura abbreviata. Essa deve essere pagata subito o entro 30 giorni e passa in giudicato all’atto del pagamento. Nella procedura abbreviata non viene riscosso alcun emolumento.
3Se il contravventore rifiuta la procedura abbreviata o non paga la multa entro 30 giorni, si applica la procedura ordinaria secondo le prescrizioni cantonali in materia di procedura prevista per le contravvenzioni.
4L’importo delle multe è devoluto ai Cantoni.
Art. 17 Prescrizione
L’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 18 Esecuzione
1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Esso disciplina in particolare l’apposizione del contrassegno.
2Esso può stipulare accordi internazionali con autorità estere sulla collaborazione transfrontaliera ai fini dell'applicazione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali.
3Il Dipartimento federale delle finanze può trasferire interamente o parzialmente a terzi, mediante un contratto, il controllo e il perseguimento penale nella procedura semplificata.
4L’Amministrazione delle dogane e i Cantoni possono trasferire interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa.