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Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 6 pagine
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Bundesgesetz über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen
Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa
Sono assoggettati al pagamento della tassa il conducente e, a titolo sussidiario, il detentore del veicolo.
Sezione 3: Riscossione della tassa
Art. 6 Importo della tassa
La tassa ammonta a 40 franchi.
Art. 7 Contrassegno
1La tassa deve essere pagata acquistando un contrassegno.
2Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul veicolo prima di utilizzare una strada nazionale assoggettata alla tassa.
3Esso può essere ceduto soltanto con il veicolo.
4Esso è considerato inutilizzabile se:
a. viene rimosso dal veicolo dopo essere stato apposto correttamente; oppure
b. viene staccato dal supporto a cui aderisce e non incollato direttamente sul veicolo.
Art. 8 Periodo di tassazione
1 La tassa è dovuta per un anno civile. Essa non viene rimborsata.
2 Il contrassegno dà diritto all’utilizzazione delle strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno seguente.
Art. 9 Competenza per la riscossione della tassa
1 L’Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) rilascia i contrassegni. Essa riscuote la tassa al confine e all’estero.
2 I Cantoni riscuotono la tassa all’interno del Paese.
Sezione 4: Utilizzazione del prodotto della tassa
Art. 10
1 Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19855 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.