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Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 6 pagine
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Legge federale concernente una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali
Art. 19 Compenso per prestazioni
L’Amministrazione delle dogane, i Cantoni e i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. Esso è fissato dal Dipartimento federale delle finanze.
Art. 20 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.