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Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 6 pagine

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Legge federale concernente una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali

2 Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi giusta l'articolo 19.

Sezione 5: Controlli e prestazione di garanzia

Art. 11 Controlli

Ai fini dell’applicazione della tassa i controlli sono eseguiti da:

a. l’Amministrazione delle dogane al confine;

b. i Cantoni all’interno del Paese.

Art. 12 Prestazione di garanzia

Se una persona non domiciliata in Svizzera contesta, all’atto di un controllo, l’assoggettamento alla tassa o non paga immediatamente la tassa e, se del caso, la multa, essa deve depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un’altra garanzia appropriata.

Sezione 6: Protezione giuridica

Art. 13

1 Le decisioni degli uffici doganali o delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate presso la Direzione generale delle dogane.

2La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sulla giurisdizione federale.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 14 Contravvenzioni

1 Chiunque, contrariamente alle disposizioni degli articoli 3–5, 7 e 8 circola, intenzionalmente o per negligenza, su una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.

2 È applicabile l’articolo 245 del Codice penale6.

Art. 15 Perseguimento penale da parte dell’Amministrazione delle dogane

1L'Amministrazione delle dogane persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nell’ambito di sua competenza. Le violazioni dell’articolo 245 del Codice penale7 sono rinviate ad un tribunale penale.