Progetto
Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Legge federale concernente una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali
2 Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi giusta l'articolo 19.
Sezione 5: Controlli e prestazione di garanzia
Art. 11 Controlli
Ai fini dell’applicazione della tassa i controlli sono eseguiti da:
a. l’Amministrazione delle dogane al confine;
b. i Cantoni all’interno del Paese.
Art. 12 Prestazione di garanzia
Se una persona non domiciliata in Svizzera contesta, all’atto di un controllo, l’assoggettamento alla tassa o non paga immediatamente la tassa e, se del caso, la multa, essa deve depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un’altra garanzia appropriata.
Sezione 6: Protezione giuridica
Art. 13
1 Le decisioni degli uffici doganali o delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate presso la Direzione generale delle dogane.
2La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sulla giurisdizione federale.
Sezione 7: Disposizioni penali
Art. 14 Contravvenzioni
1 Chiunque, contrariamente alle disposizioni degli articoli 3–5, 7 e 8 circola, intenzionalmente o per negligenza, su una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.
2 È applicabile l’articolo 245 del Codice penale6.
Art. 15 Perseguimento penale da parte dell’Amministrazione delle dogane
1L'Amministrazione delle dogane persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nell’ambito di sua competenza. Le violazioni dell’articolo 245 del Codice penale7 sono rinviate ad un tribunale penale.