Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

Diverse organizzazioni consultate hanno avanzato proposte di modifica e/o suggerimenti circa la strutturazione della futura esecuzione per quanto concerne la verifica del controllo autonomo. BL chiede che l’esecuzione venga affidata ai Cantoni, sia per quanto concerne la verifica del controllo autonomo (classificazione) per i preparati sia per la sorveglianza del mercato a livello di etichettatura e schede di dati di sicurezza per i preparati. SZ e UK rilevano che, ai fini della chiarezza e dell’efficacia esecutiva, il disciplinamento delle competenze fra Confederazione e Cantoni, avvenga non in base ai processi ma separatamente in base a sostanze e preparati. Secondo UR, questi controlli devono essere svolti dalla Confederazione e in via sussidiaria anche dai Cantoni. Per BE, assegnando ai Cantoni la competenza per i preparati, inclusa la verifica della loro classificazione, si realizzerebbero sinergie a livello di esecuzione, un controllo efficace e, per le PMI, una consulenza a misura d’azienda. Secondo ZH, sono i Cantoni a dover eseguire il controllo del mercato per quanto concerne i preparati e le relative schede di dati di sicurezza, compresa la verifica della classificazione. Alla Confederazione, invece, dovrebbero spettare la supervisione, il coordinamento e il sostegno tecnico dell’esecuzione cantonale nonché, in via sussidiaria, ulteriori controlli e attività nel campo della classificazione. BS chiede che la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni venga rivista affinché siano definiti in maniera chiara e adeguata gli ambiti di competenza e disciplinato in modo razionale ed efficace il loro coordinamento. SO propone una revisione dei disciplinamenti per un’esecuzione il più possibile snella, efficiente e quindi economica mantenendo al tempo stesso l’attuale livello di protezione. SG chiede di riesaminare la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. NE è dell’avviso che la maggior parte dei Cantoni siano sprovvisti delle risorse necessarie per eseguire la verifica richiesta della classificazione dei preparati e delle schede di dati di sicurezza. SZ e UK fanno notare che i Cantoni non metteranno a disposizione né risorse né personale per l’adempimento di compiti federali.

La verifica del controllo autonomo da parte della Confederazione per quanto concerne le sostanze, invece, è incontestata. Diversi Cantoni (AG, BE, BL, BS, SG, ZG, ZH) come pure ACCS sostengono che la verifica della valutazione, della classificazione e delle schede di dati di sicurezza delle sostanze spetta alla Confederazione.

Diverse organizzazioni consultate sottolineano l’importanza dell’unitarietà dell’esecuzione cantonale.

SKW, ad esempio, chiede che l’UFSP emani direttive d’esecuzione unitarie per gli organi esecutivi cantonali, al fine di evitare che il diritto in materia di prodotti chimici venga interpretato in modo diverso da Cantone a Cantone. Anche VSS chiede con forza che la Confederazione garantisca un’esecuzione cantonale unitaria per poter contenere al massimo la spesa amministrativa a carico dei soggetti che operano a livello nazionale. Dal punto di vista di EV, gli obblighi di controllo dei Cantoni sono formulati in modo estremamente vago per cui, ai fini di un’esecuzione unitaria, EV chiede di precisare quali siano i diritti e gli obblighi delle autorità cantonali a livello di pianificazione e di esecuzione dei controlli. KVS chiede che nell’elaborare le raccomandazioni se ne sancisca espressamente l’obbligatorietà per gli organi di esecuzione cantonali. In questo modo, si impedirà a priori di compromettere l’obiettivo del controllo autonomo. Per SGCI, è importante che i SV verifichino il controllo autonomo delle imprese per poter garantire criteri di valutazione unitari. Per SSI, occorre eliminare in tempo utile eventuali differenze tra Cantoni a livello di conoscenza e di disponibilità del personale.

Riguardo al passaggio al futuro sistema del controllo autonomo e alla liberalizzazione a ciò connessa, diversi Cantoni (GL, LU, SO, SZ, TI, ZH) come pure SSIV e UK, sottolineano l’importanza di un efficace controllo del mercato. Per molti Cantoni, è assai importante che lo scambio di informazioni fra l’ON della Confederazione e gli organi d’esecuzione cantonali sia esaustivo e non ostacolato (cfr. 5.1; OPChim art. 75). Secondo SO e ZH, è necessario rafforzare la sorveglianza del mercato da parte delle autorità, in particolare per poter garantire l’attuale livello di protezione per quanto concerne la sicurezza dei prodotti. VS afferma che le numerose ispezioni nelle imprese utilizzatrici saranno rimpiazzate da attività concernenti il controllo del mercato e delle imprese responsabili dell’immissione sul mercato. Sull’esempio delle sostanze con effetti endocrini, LU rimanda ai limiti del controllo autonomo e alla necessità di accelerare la ricerca di base e di eseguire validi controlli per individuare ed eliminare in anticipo eventuali ripercussioni negative. AI e SH chiedono che i principi del controllo di mercato – di competenza dei Cantoni - vengano definiti in modo concorde in tutte le ordinanze.

Anche le organizzazioni dei consumatori chiedono che vengano eseguiti controlli di mercato efficaci. SKS considera importantissima la sorveglianza del controllo autonomo. A tale scopo, si dovrebbero assolutamente mettere a disposizione le risorse tecniche e personali necessarie. acsi e FRC chiedono controlli effettivi per verificare il controllo autonomo sia sui prodotti nazionali che su quelli importati. Dal punto di vista di Coop, eliminando l’attuale sistema di autorizzazione incentrato sulle persone, la spesa amministrativa dei Cantoni si riduce considerevolmente. Questi risparmi, però, non dovrebbero essere azzerati da nuovi e intensi controlli del mercato. Piuttosto, per verificare il controllo autonomo, i controlli del mercato dovrebbero avvenire col metodo del prelievo casuale di campioni. FFS chiede che la completezza, l’esattezza e l’attualità delle schede di dati di sicurezza vengano verificate per lo meno a campionamento da un organo neutrale che funga anche da organo di notifica, nell’eventualità che le imprese non ottemperino al loro obbligo di consegnare le schede di dati di sicurezza. La prassi attuale dimostra che le norme vigenti in materia di schede di dati di sicurezza non soddisfano le esigenze degli acquirenti.

aefu ritiene difficile obbligare fabbricanti e utilizzatori a chiarire la tossicità delle sostanze esistenti in assenza di dati tossicologici pubblicati. Infine, non è chiaro come debba svolgersi la verifica del controllo autonomo.