Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati

organizzazioni consultate summenzionate e Lonza vogliono che sia mantenuta l’attuale disposizione per i prodotti intermedi. usam ammette deroghe solo se utili all’economia svizzera. Purtroppo, da qualche parte si cerca di inasprire le condizioni imposte dalle direttive CE; se a ciò si unisce un’esecuzione testuale delle disposizioni UE, in Svizzera vi possono essere svantaggi concorrenziali per l’economia nazionale e per la ricerca. econom afferma che i margini d’azione previsti dalle direttive CE andrebbero sfruttati a favore della piazza economica svizzera. Come esempio positivo adduce l’eccezione per i prodotti intermedi e critica la valutazione di settori – tra i quali il settore dei cosmetici - dove il diritto CE viene prefigurato. Anche per SKW, la Svizzera dovrebbe sfruttare certi margini d’azione, ma in nessun caso anticipare il diritto CE affrontando prematuramente questioni che nell’UE sono ancora a livello di dibattito, come la valutazione ambientale obbligatoria per i cosmetici o le disposizioni derivanti dal regolamento sui detergenti. Per Fluka, alcune proposte si spingono oltre le norme attualmente applicate nell’UE. Vengono valutate positivamente la semplificazione della fornitura di prodotti e l’eccezione per i prodotti intermedi. Fluka è molto preoccupata invece per l’obbligo di comunicazione relativo alle sostanze usate a scopo di ricerca e sviluppo, in particolare per i quantitativi soglia previsti per queste sostanze, come per qualsiasi tipo di informazione richiesta in aggiunta alla scheda di dati di sicurezza nell’ambito dell’obbligo di annuncio. TVS non si dice contraria, in linea di massima, agli “elvetismi” . Ad esempio, approva che venga mantenuta l’attuale disposizione per i prodotti intermedi. Tuttavia, la definizione di “oggetti”, scelta nell’ambito degli obblighi di notifica e di annuncio, si presta a un’eccessiva libertà d’interpretazione e genera confusione. Non si capisce bene in che modo debbano essere trattati gli oggetti importati (ad es. dall’Asia) per quanto concerne l’adempimento delle norme di legge. TVS critica anche l’introduzione di nuove e più ampie disposizioni (ad es. sui detergenti), che al di fuori della Svizzera non sono nemmeno in vigore. TVS chiede perciò che vengano esaminate e opportunamente modificate le disposizioni che vanno oltre il principio di armonizzazione onde evitare nuovi ostacoli al commercio e possibili svantaggi concorrenziali per l’industria nazionale. In particolare, occorrerebbe verificare la parità di trattamento delle merci d’importazione.

GBI e USS chiedono che le norme svizzere esistenti, che meglio concretizzano il principio di protezione, siano mantenute quale possibile modello per i Paesi UE e ritengono che la disposizione speciale per i prodotti intermedi non sia ammissibile e in contraddizione con il diritto CE.

PLR afferma che, in linea di massima, la Svizzera dovrebbe recepire solo le disposizioni CE già definitive. Per contro, LU sostiene la disposizione - più ampia rispetto al diritto CE - riguardante i cosmetici e gli oggetti contenenti sostanze pericolose. EV è favorevole all’adeguamento alle norme europee e alla più ampia rinuncia possibile alle disposizioni speciali svizzere. KVS si dice propensa alla più ampia armonizzazione possibile con le norme dell’UE. Per Coop, le norme speciali svizzere esistenti devono essere esaminate attentamente e mantenute solo in presenza di buoni motivi. Per Firmenich non si dovrebbe andare oltre le disposizioni CE. FSHBZ e Sika valutano positivamente le differenze in materia di prodotti intermedi e negativamente le differenze in materia di annunci. SPIA, SVLT, USC, SOV e FSPC concordano con l’opinione di accelerare l’armonizzazione con il diritto europeo, ma sono contrarie all’introduzione di disposizioni più severe con il pretesto dell’adeguamento al diritto europeo. A questo proposito, SPIA, FSPC e SVLT adducono ad esempio i limiti di tempo previsti per le autorizzazioni speciali. Per UDC, molti degli inasprimenti motivati con l’armonizzazione al diritto CE sono dubbi, soprattutto laddove hanno comportato la rinuncia a semplificazioni altrettanto motivate.

4.5 REACH/GHS

Diverse organizzazioni consultate hanno commentato in modo generico o in relazione a punti ben precisi il previsto regolamento REACH dell’UE. Rohner allega come input alla consultazione un parere commissionato alla EPEA Internationale Umweltforschungs GmbH, che si pone in atteggiamento critico soprattutto verso il previsto regolamento REACH: in particolare, il progetto del REACH viene criticato per la mancanza di obiettivi positivi e di margini d’azione che potrebbero essere sfruttati per sviluppare alternative innovative e di alto livello qualitativo. Per GP e WWF, il progetto del REACH contiene parecchi miglioramenti in fatto di livello di protezione per l’uomo e l’ambiente. In modo particolare, sono citati gli obblighi di autorizzazione per le sostanze PBT e CMR, gli obblighi di prova e di valutazione per le sostanze esistenti e l’inclusione dei “downstream users”. Si chiede che questi nuovi e irrinunciabili elementi vengano introdotti fin d’ora in Svizzera nell’ambito del nuovo diritto in materia di prodotti chimici (PARCHEM). Ma GP e WWF indicano anche i difetti più evidenti del futuro REACH e chiedono alla Svizzera di respingerli. Tra questi vi sono, in particolare, un obbligo d’omologazione troppo severo, il principio dei quantitativi soglia (troppo elevati), le agevolazioni per i prodotti intermedi, una regolamentazione carente per quanto concerne le merci importate nell’area UE, un’informazione insufficiente dell’opinione pubblica, meccanismi di verifica troppo deboli nell’ambito del controllo autonomo e la mancanza dell’obbligo di rilevare i sottoprodotti e i prodotti di degradazione.

Più volte, le organizzazioni consultate hanno anche citato alcuni altri elementi che possono essere messi in relazione col progetto REACH. aefu fa notare che, nell’ambito del REACH, l’UE vuole introdurre un’importante novità, ovvero una verifica delle sostanze esistenti in funzione dei quantitativi. Così, il nuovo diritto svizzero in materia di prodotti chimici si allontanerebbe nuovamente dal diritto CE per quanto concerne una questione