Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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fondamentale dell’utilizzazione dei prodotti chimici. Inoltre, aefu critica che nelle ordinanze concernenti la LPChim non si parli delle sostanze con effetti endocrini (distruttori endocrini).
GP, VKMB e WWF chiedono di sancire a livello di legge l’obbligo di sostituzione. Nel caso di alternative più sicure e più compatibili con l’ambiente, una sostanza dovrebbe essere ritirata dal mercato. Anche SKS ritiene molto sensato adottare un obbligo di sostituzione. acsi e FRC vorrebbero che le autorità si adoperassero affinché i prodotti chimici non sicuri vengano sostituiti con alternative migliori. Si citano, in tal senso, i prodotti chimici bioaccumulabili e/o persistenti. Dal punto di vista di aefu non è possibile applicare attualmente il principio di sostituzione vista la mancanza di dati tossicologici.
Per GP e WWF, negli avamprogetti concernenti il nuovo diritto in materia di prodotti chimici va fatto valere essenzialmente il principio di prevenzione e di causalità, ad esempio invertendo l’onere della prova sul fabbricante (secondo il principio “no data, no market”), oppure adottando un sistema di controllo funzionale e un severo regime di responsabilità. Secondo VKMB, il consumo di prodotti chimici andrebbe ridotto appena possibile introducendo un onere tributario sui prodotti chimici, connesso a un rimborso pro capite, a sistemi di incentivi e al principio di causalità.
A proposito dell’entrata in vigore del pacchetto di ordinanze, diverse organizzazioni consultate si sono dette favorevoli ad attendere l’avvento del progetto REACH (cfr. 4.2). Tra queste vi sono un gruppo di Cantoni (AG, BS, GR, SG, TG, UR, ZG) nonché AgorA, BVA, CP, IFELV, KFN e ACCS. SGAH deplora che il REACH non abbia ancora potuto essere preso in considerazione nei presenti avamprogetti di ordinanza.
Un altro gruppo di Cantoni (AI, AR, BE, BL, GL, SH,SZ, ZH), SSIV e UK chiedono di coordinare in modo ottimale l’entrata in vigore delle ordinanze in funzione del REACH (cfr. 4.2), dopo aver valutate le conseguenze degli sviluppi del diritto in materia di prodotti chimici nell’UE.
Altri partecipanti alla consultazione si sono pure espressi in modo differenziato sugli sviluppi della procedura per quanto riguarda il REACH. EKL sottolinea che questi sviluppi devono essere tenuti presente. SSI ritiene problematico il coordinamento col nuovo diritto CE e teme che una parte dei lavori già svolti nell’ambito della procedura di consultazione, o da svolgere nella successiva fase dell’esecuzione, possano rivelarsi inutili. Si capisce, tuttavia, l’urgenza del problema. IGK condivide le valutazioni contenute nei documenti relativi alla procedura di consultazione in merito all’attuazione del Libro bianco dell’UE e del sistema REACH che necessita di ulteriori dibattiti. Inoltre, la procedura sarà lunga e tortuosa soprattutto perché la Commissione europea sta valutando se sia possibile introdurre il GHS parallelamente al REACH. Per IGK non è certo se per la Svizzera sia meglio concludere per quanto possibile i lavori preliminari; occorre comunque attendere gli sviluppi del diritto CE in materia di prodotti chimici, l’integrazione eventuale del GHS e coordinare l’entrata in vigore del diritto svizzero in materia di prodotti chimici con quella del diritto CE in tale materia. Per quanto riguarda il REACH, EAWAG suggerisce che nell’elaborazione delle ordinanze si sfruttino i margini d’interpretazione del diritto attuale permettendo così il maggior adeguamento possibile al REACH ed evitare, in tal modo, che dopo l’introduzione di questo progetto le ordinanze svizzere debbano essere nuovamente rivedute. Occorrerebbe almeno un meccanismo che consentisse di inserire, in un secondo momento, nell’allegato all’ORRPChim, quali sostanze da notificare, le sostanze classificate come particolarmente pericolose nell’ambito della valutazione delle sostanze esistenti conformemente al REACH.
Per SPIA, USC e SVLT, i progressi nell’UE devono essere seguiti con la massima attenzione. Per quanto riguarda le differenze rilevanti in campo pratico, il pacchetto, opportunamente adeguato, andrebbe immediatamente rimesso in consultazione. Prométerre, invece, si stupisce del fatto che la Svizzera debba seguire in modo così diretto gli ultimi sviluppi della legislazione CE, trattandosi di una materia piuttosto tecnica attuabile indipendentemente da questi sviluppi. L’INSAI ritiene che, nella peggiore delle ipotesi, il nuovo diritto CE entrerà in vigore entro il 2008. Pertanto, il diritto svizzero in materia di prodotti chimici dovrebbe subire un nuovo e profondo adeguamento dopo solo 3 anni o 1 anno (periodi transitori), vale a dire un periodo estremamente breve se si considera la durata delle necessarie misure d’attuazione. Anche per SKS si pone il problema dell’opportunità di una seconda armonizzazione col diritto CE. Nel contempo, però, SKS afferma che oggi le ripercussioni del regolamento REACH sugli utilizzatori e sull’etichettatura non sono ancora evidenti.
Numerose organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, UPSA, econom, ecoswiss, HKBB, KVS, Lonza, Pharma, SGCI, SKW, SRF, Swissmem, VSLF, VSSI), alcuni partiti politici (PPD, UDC), un gruppo di Cantoni (NE, SO, TI, VS), le organizzazioni ambientaliste (GP, WWF) come pure SGARM e ASIR, nel chiedere una rapida entrata in vigore del pacchetto di ordinanze (cfr. 4.2) fanno anche riferimento allo sviluppo del diritto in materia di prodotti chimici nell’UE e si dicono attualmente contrarie ad aspettare l’avvento del REACH o a tenere conto del dibattito sul medesimo. Le motivazioni addotte a questo proposito sono svariate.
Per ACIMA, UPSA, HKBB, Lonza, SGCI, SRF, Swissmem e UDC, l’esito del dibattito in corso nell’UE su una nuova politica comunitaria in materia di prodotti chimici (REACH) è ancora del tutto aperto e incerto, sia per i tempi sia per i contenuti. Secondo SGCI, il Parlamento europeo avvierà il dibattito sul progetto di legge non prima dell’autunno 2004. Per econom sarebbe sbagliato e deplorevole, da un punto di vista economico, aspettare il REACH, tanto più che finora l’avamprogetto ha suscitato forti critiche e la procedura potrebbe durare più a lungo del previsto. Per ACIMA, UPSA, Lonza, swissmem e VSLF, un ulteriore passo andrebbe valutato – soppesando i pro e i contro – solo dopo il varo del relativo progetto di legge nell’UE. KVS afferma che in linea di massima non si