Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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l’eccesso di rimandi complicherebbero notevolmente l’attuazione. Dovrebbe essere sempre possibile richiamare le norme in forma consolidata per via elettronica.

Numerose organizzazioni hanno espresso punti di vista relativi alle procedure di consultazione separate e sul

rapporto tra il nuovo diritto in materia di prodotti chimici e l’ordinanza sui prodotti fitosanitari.

Diverse organizzazioni consultate deplorano (AI, AR, BS, GL, NE, SH, SZ come pure SSIV e UK) o criticano (GR, AfA NW) che l’ordinanza sui prodotti fitosanitari non sia stata integrata nel pacchetto concernente il nuovo diritto in materia di prodotti chimici o che non abbia potuto essere inserita nella stessa procedura del nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Secondo AR, non ci sarebbero motivi validi per una consultazione separata. SH fa notare che l’ordinanza sui prodotti fitosanitari persegue in gran parte gli stessi obiettivi di tutela e già per questo motivo dovrebbe far parte dello stesso pacchetto di ordinanze. AI e GL criticano in particolare il fatto che l’ordinanza sui prodotti fitosanitari sia stata spedita ad altri destinatari senza un lavoro di coordinamento. Per SSI, le risposte ottenute nell’ambito della consultazione concernente l’ordinanza sui prodotti fitosanitari devono assolutamente essere confrontate con i pareri espressi in merito al nuovo diritto in materia di prodotti chimici ed, eventualmente, prese in considerazione nell’ambito di quest’ultimo.

Diverse organizzazioni consultate chiedono un miglior coordinamento tra l’ordinanza sui prodotti fitosanitari e il pacchetto relativo al nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Secondo SH e TG, i prodotti fitosanitari sono un sottogruppo dei biocidi. SH chiede pertanto di integrare l’ordinanza sui prodotti fitosanitari nell’OBIOC. TG critica che non sia stata sfruttata l’opportunità di integrare la legislazione sui prodotti fitosanitari nel nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Si sarebbero in tal modo evitati inutili accavallamenti di competenze e problemi di coordinamento che rendono l’attuazione più complicata oltre che più costosa. Anche NE trova che le norme concernenti i prodotti fitosanitari dovrebbero essere integrate nel nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Per BD ZH, l’OBIOC e l’ordinanza sui prodotti fitosanitari dovrebbero essere strutturate in modo più chiaro e si dovrebbe valutare una loro eventuale unificazione. SZ critica lo scarso coordinamento fra i presenti avamprogetti e le procedure relative. La revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari deve essere armonizzata, nella misura del possibile, e vista in un quadro unitario con le ordinanze concernenti la legge sui prodotti chimici. Anche AgorA e IFELV chiedono una maggiore coerenza tra il diritto in materia di prodotti chimici e l’ordinanza sui prodotti fitosanitari. ecoswiss, SGCI, Swissmem e FSD fanno notare che la terminologia dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari deve essere uniformata a quella del pacchetto del nuovo diritto in materia di prodotti chimici.

4.2 Entrata in vigore della legge e delle ordinanze

Un gruppo di Cantoni come pure ACCS e alcune altre organizzazioni consultate respingono il pacchetto di ordinanze presentato o chiedono di non porre in vigore in questo momento il nuovo diritto in materia di prodotti chimici.

AG e ACCS sono pure contrari all’entrata in vigore ora sostenendo che attualmente nell’UE il diritto in materia di prodotti chimici è soggetto a profonde trasformazioni. Inoltre, entrambi i soggetti giustificano la loro opposizione sostenendo che la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non sarebbe opportunamente disciplinata. Anche BS si oppone a un’entrata in vigore nel momento attuale. Piuttosto, le nuove ordinanze andrebbero sintonizzate con la nuova ordinanza sui prodotti chimici dell’UE anche per quanto riguarda l’introduzione.

Nel frattempo, innovazioni e adeguamenti urgenti potrebbero essere effettuati, come finora, emendando le ordinanze esistenti. Per GE, adeguarsi al diritto CE vigente, ma in attesa di essere riformato, non avrebbe senso; si complicherebbe la situazione per le autorità di controllo, i fabbricanti e i commercianti e, per quanto riguarda il livello di protezione, rappresenterebbe per i consumatori un passo indietro rispetto alla legge sui veleni. Anche GE preferisce quindi aspettare il nuovo diritto CE, adeguare – se necessario – la LPChim e mettere nuovamente in consultazione il pacchetto modificato. Per JU, porre in vigore la LPChim per l’01.01.05 non sarebbe opportuno per due motivi: in primo luogo, un adeguamento della LPChim e la conseguente revisione delle ordinanze è imminente; in secondo luogo, dal punto di vista organizzativo, un cambiamento di sistema e cioè il passaggio dalla legge sui veleni a un sistema completamente diverso non potrebbe essere attuato in tempi così brevi.

Dato che gli sviluppi in corso nell’UE renderanno necessari entro breve tempo un nuovo adeguamento del diritto CH, anche SG si oppone all’entrata in vigore e chiede di aspettare il nuovo diritto dell’UE prima di rivedere il diritto svizzero in materia di prodotti chimici. Ciò non esclude la possibilità di apportare adeguamenti dettagliati inderogabili agli atti legislativi vigenti. TG approva in linea di massima che la legge sui veleni, ormai antiquata, venga sostituita dal moderno diritto CE in materia di prodotti chimici, ma ritiene che l’adeguamento al diritto CE, seppur opportuno, debba avvenire solo dopo che l’UE avrà definito in maniera univoca le ordinanze del sistema REACH e il sistema globale di etichettatura (GHS). Per UR, non ha senso riprendere un diritto in materia di prodotti chimici dell’UE che nei prossimi 2 o 3 anni sarà radicalmente rivisto. Pertanto, le ordinanze proposte vengono respinte. Anche ZG chiede di rinunciare alla loro entrata in vigore. GR propone “di rinviare l’entrata in vigore del pacchetto di ordinanze finché non sarà emanata la revisione della legislazione in materia di prodotti chimici nell’UE”.