Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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Art. 48 Pubblicità

ZG [46], LU [66], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172]) chiedono un rimando agli articoli 69-70 OPChim dal momento che le argomentazioni ecologiche sono egualmente importanti per biocidi e prodotti chimici.

Capitolo 7: Esecuzione

Sezione 1: Confederazione Art. 51 Compiti dell’organo di notifica e collaborazione

Prométerre [31] e AgorA [39] si esprimono criticamente nei confronti del diritto di veto dei servizi di valutazione.

Art. 55 Emolumenti

Viene chiesta una riduzione degli emolumenti soprattutto da parte dell’economia (KFN [5], USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], FSD [111] ed econom [104]). USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], econom [104] e FSD [111] temono che emolumenti troppo alti inibiscano l’innovazione e portino al congelamento dello stato della tecnica. Andermatt [93] teme, quale azienda che propone prodotti di nicchia composti da sostanze naturidentiche, che i propri prodotti siano destinati a scomparire dal mercato a causa degli emolumenti sproporzionati. APDP [16] respinge perentoriamente alcuni importi indicati.

Sezione 2: Cantoni Art. 56 Controlli

LU [66], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] nonché SSIV [71] e UK [172] chiedono l’abrogazione del capoverso 2 lettera d. L’obbligo di presentare domanda cautelativa andrebbe esaminato dalla Confederazione. SH [22], TG [23], ZG [46], GL [47], LU [66], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] nonché SSIV [71] e UK [172] chiedono l’introduzione di una disciplina della ripartizione delle spese per l’esecuzione cantonale. In caso di contestazioni, le spese per i controlli devono essere a carico della persona responsabile. SH [22] e GL [47] chiedono un adeguamento all’articolo 86 OPChim. AI [117] vorrebbe che il controllo del mercato eseguito dai Cantoni venisse descritto in modo analogo nelle quattro ordinanze. SH [22] è del parere che le autorità esecutive siano autorizzate a richiedere dal fabbricante un metodo di analisi attuale e validato nonché la sostanza di riferimento.

Sezione 3: Delega di compiti e competenze a terzi Art. 57

USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e Lonza [116] respingono per principio le disposizioni di questo articolo e ne chiedono l’abrogazione. Ritengono che la verifica circa la completezza e la valutazione dei documenti siano competenze d’ufficio e non da delegare a enti di diritto pubblico o a privati. Secondo SSIV [71], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] occorre precisare che i “servizi competenti” sono “servizi federali”. Le deleghe da parte dei Cantoni dovranno essere disciplinate dal diritto cantonale.

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 60 Disposizioni transitorie

SSIV [71], UDC [97], Coop [98] e PLR [100] ritengono i termini transitori troppo brevi e quindi da prorogare. LWBVD [78] chiede un prolungamento del termine per la fornitura ai consumatori finali. Per Ciba [51] i prodotti con principi attivi non notificati devono essere ritirati dal mercato svizzero e, nel contempo, dai mercati dell’UE onde evitare che le scorte residue vengano svendute in Svizzera.

USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e FSD [111] chiedono che per i prodotti che si trovano già sul mercato siano definite disposizioni transitorie semplici, praticabili e convenienti sotto il profilo dei costi. Per SGCI [56] occorre trovare soluzioni pragmatiche per i prodotti “borderline”, ad esempio i cosmetici.

USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], FSD [111] e GL [47] chiedono che per i prodotti con impieghi multipli (prodotti chimici o biocidi, ad es. la calce per le stalle) venga concessa un’autorizzazione eccezionale per l’impiego quali prodotti igienizzanti fino al chiarimento della situazione nell’UE in tale materia. Molti di questi prodotti presentano una pericolosità moderata e vengono utilizzati in campi applicativi per i quali nell’UE non è richiesta la notifica (ad es. la calce viva (CaO) e la calce idrata [Ca(OH)2]). KFN [5] ritiene che non si possa vietare l’igienizzazione delle stalle mediante la calce che costituisce un metodo efficace, poco pericoloso e anche conveniente, adottato da sempre. GL [47] propone, per queste sostanze, un’omologazione quale prodotto igienizzante per una fase transitoria di 10 anni.

Osservazioni relative agli allegati

USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], Swissmem [94] e FSD [111] chiedono l’indicazione del numero CAS delle sostanze. Secondo EKK [13] i principi attivi iscritti negli elenchi degli Allegati 1-4 devono essere riportati in ordine alfabetico e non in base ai numeri CE.