Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/34: Ordinanze d'applicazione della nuova legge sull'assicurazione malattie · 52 pagine

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Art. 5 Compensazione dei rischi

IGli assicuratori pagano per tutti gli assicurati di un gruppo di rischio, i cui costi medi determinati conformemente all'articolo 3 e secondo il sesso sono inferiori alla media generale, una tassa di rischio corrispondente alla differenza tra la media deI gruppo e la media generale.

2Gli assicuratori ricevono per tuttigli assicurati di un gruppo di rischio, i cui costi medi determinati conformemente all'articolo 3 e secondo il sesso sono superiori alla media generale, un contributo compensativo corrispondente alla differenza pn\ tra Ia media deI gruppo e la media generale.

Art. 6 Calcolo delle tasse di rischio e dei contributi compensativi

IPer il calcolo delletasse di rischio e dei contributi compensativi sono determinanti gli effettivi degli assicurati e i costi da essi ingenerati nell'anno civile in cui ë effettuatala compensazione dei rischi (anno di compensazione).

2Le tasse di rischio e i contributi compensativi sono stabiliti prowisoriamente nell'annoche precede quello di compensazione. II calcolo prowisorio ë effettuato in base agli effettivi degli assicurati e dei costi dell'anno civile precedente di due anni quello di compensazione. Per la valutazione dei rischi, iI competente organo di gestione della compensazione dei rischi (art. 7) puö computare un congruo supplemento aI fine di tener conto di un probabile aumento dei costi fino all'anno di compensazione.

3Le tasse di rischio e i contributicompensativi definitivisono stabilitineI corso dell'anno successivo a quello di compensazione.