Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/34: Ordinanze d'applicazione della nuova legge sull'assicurazione malattie · 52 pagine

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Art. 3 Costi medi

IPer I'attuazione della compensazione dei rischi sono stabiliti per Cantone i seguenti costi medi:

a. costi medi per assicurato di 18 anni o piü (media generale);

b. costi medi per assicurato di ogni gruppo di rischio, secondo il sesso (media deI

grL'ppQ).

2Per il calcolo dei costi medi sono determinantii costi assunti per tutti gli assicurati del Cantone nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-

sanitarie, dedotta la partecipazione ai costi.0

3Se in un Cantone si verificano sensibili divergenze riguardo all'evoluzione dei costi medi a causa di effettiviridottid'assicuratio di determinaticasi di malattia onerosi, I'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), a domanda dell'organo competente della gestione della compensazione dei rischi (art. 7), stabilisce i costi medi determinantiper la compensazione dei rischi conformementeai principi attuariali.

Art. 4 Effettivo degli assicurati

IPer calcolare I'effettivodegli assicurati di un assicuratore ë determinanteil nu- L) mero dei mesi d'assicurazione.

2Gli assicurati domiciliati all'estero e iI cui luogo di lavoro ë in Svizzera sono attribuiti al Cantone öve lavorano. Gli altri assicurati provenientidall'estero sono attribuiti al Cantone del loro ultimo domicilio o della sede dell'assicuratore.

3Per i nuovi assicuratori sono determinantigli effettividegli assicurati registrati all'inizio dell'esercizio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie finchë non siano noti i dati di cui ai capoversi 1 e 2.