Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/114: Misure complementari di diritto penale per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale · 12 pagine

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18 anni e, se del caso, di punirlo. Anche se non richiesto esplicitamente dallo Statuto di Roma, il presente progetto deve tenere conto di tale esigenza.

4. Crimini organizzati contro fanciulli quali crimini contro l’umanità

Da più parti25 è richiesto che in occasione della definizione del crimine contro l’umanità, dal punto di vista del diritto penale, sia introdotto in questa categoria anche il crimine organizzato contro i fanciulli. Imprescrittibilità, ampia validità del principio dell’universalità ed esclusione dell’immunità relativa a favore del perseguimento penale sarebbero le conseguenze di una modifica in tal senso. Esempi di crimini estesi e sistematici di questo tipo sono rappresentati dalle reti di pedofili con grado di organizzazione e possibilità di comunicazione adeguate.

VII. Compendio

Il rapporto e l’avamprogetto relativi alle misure complementari in materia di diritto penale per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale ottengono il consenso generale. Il progetto è ampiamente approvato sia per l’impostazione di fondo che per la forma e il contenuto.

Una netta maggioranza dei partecipanti respinge l’introduzione o il mantenimento dello “stretto legame” dell’autore del reato con la Svizzera, quale esigenza per l’applicazione del diritto svizzero e il perseguimento del genocidio, di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra, commessi da stranieri all’estero.

La proposta nuova ripartizione della competenza tra giustizia civile e giustizia militare per il perseguimento del genocidio, di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra è ampiamente accettata. Parimenti accettata è la proposta competenza delle autorità federali nel quadro di procedure civili. Una possibilità di delega ai Cantoni è respinta in gran numero o considerata con scetticismo.

Le pene previste sono fondamentalmente considerate adeguate e proporzionate. Non è richiesta un’ulteriore differenziazione del quadro penale.

Il rifiuto dell’adesione della Svizzera ad entrambi gli accordi delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa circa l’imprescrittibilità di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra è condiviso dalla stragrande maggioranza dei partecipanti.

25 PLR, TdH.