Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/114: Misure complementari di diritto penale per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale · 12 pagine
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militare. Soltanto un partito3 è del parere che, all’atto normativo, sarebbe da preferire una legge penale internazionale separata.
II. Campo di applicazione del diritto penale svizzero
I partecipanti si sono chiesti se l’esigenza dello “stretto legame” dell’autore del reato con la Svizzera nel caso di reati commessi da stranieri all’estero sia da applicare anche al perseguimento del genocidio e di crimini contro l’umanità4, o se l’applicabilità del diritto svizzero in questi ambiti, secondo le regole vigenti nella Parte generale e nella Parte speciale del Codice penale, dovrebbe dipendere soltanto dal fatto che l’autore del reato si trova in Svizzera e non può essere estradato.
Una chiara maggioranza dei partecipanti respinge l’introduzione o il mantenimento dello “stretto legame”. Contrari sono 15 Cantoni5, la maggioranza dei partiti6, il Tribunale federale e il Tribunale penale federale e – fatta salva un’eccezione – tutte le organizzazioni interessate. Il criterio dello stretto legame è accettato da 4 Cantoni7, dall’UDC e dalla SSDP.
Il rifiuto è in particolare motivato dal fatto che il rischio, riconosciuto all’epoca delle consultazioni parlamentari, di un’imminente “ondata di denunce” non si è di fatto concretizzato. Da un lato va sottolineato che capi di Stato o di governo in carica, i ministri, i membri del corpo diplomatico o i partecipanti a conferenze internazionali godono dell’immunità di diritto internazionale, a meno che un tribunale penale internazionale non abbia spiccato un mandato di arresto o che l’immunità di queste persone non sia stata tolta. Dall’altro, grazie al presupposto in vigore già da tempo della presenza dell’autore in Svizzera, anche senza la condizione dello “stretto legame” non vi è da aspettarsi un numero crescente di procedure contumaciali. Inoltre si fa notare l’imprecisione del concetto di “stretto legame”: a causa della necessità di interpretazione – possibilmente da evitare nell’ambito del diritto penale – potrebbe non essere possibile valutare in maniera inequivocabile il grado di intensità necessario per il legame con la Svizzera, nonostante le indicazioni fornite in sede di consultazione parlamentare al momento dell’introduzione del criterio8. Infine la maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritiene che per motivi di sistemica e di praticità il campo di applicazione del diritto svizzero rispetto alle regole tradizionali del principio dell’universalità non debba essere limitato in particolare per i casi di gravissimi crimini.
I partecipanti a favore ricordano a questo proposito la decisione del Parlamento menzionata in precedenza, secondo cui l’esigenza dello “stretto legame” dovrebbe contrastare una competenza svizzera basata su circostanze casuali.
3 PES, e il Tribunale cantonale ZG in un’“opinione divergente“ sul parere.
4 L’esigenza dello stretto legame è stata introdotta dal Parlamento a dicembre 2003 come condizione per la competenza a giudicare crimini di guerra commessi all’estero da cittadini non svizzeri.
5 BS, AR, VD, ZH, GE, NW, JU, GR, LU, AG, BL, AI, ZG, BE, TG.
6 PS, PPD, PEV, PES, PLR (da scettici a contrari).
7 TI, GL, SZ, SG (con riserva).
8 Cfr. Nota a piè di pagina 4.