Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/114: Misure complementari di diritto penale per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale · 12 pagine

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V. Accordi internazionali

Il progetto di rapporto del Consiglio federale propone di rinunciare all’adesione della Svizzera ad entrambi gli accordi delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa sull’imprescrittibilità di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra, alla luce dei vantaggi minimi che ne deriverebbero e dell’eventuale incertezza giuridica che potrebbe sorgere in determinati ambiti. La stragrande maggioranza dei partecipanti condivide questo punto di vista. Alcuni consultati si dicono favorevoli all’attuazione e alla ratifica di entrambi gli accordi, principalmente per considerazioni di fondo e alla luce della tradizione umanitaria della Svizzera18.

VI. Ulteriori osservazioni

Le osservazioni di carattere redazionale o tecnico in merito a singole disposizioni saranno esaminate approfonditamente e, se del caso, prese in considerazione al momento della rielaborazione dell’avamprogetto. Altri commenti dei partecipanti alla consultazione hanno riguardato i punti seguenti.

1. Clausola generale sussidiaria

A pareri leggermente discordanti porta la questione della clausola generale sussidiaria dell’articolo 264undeciesCP e dell’articolo 114 CPM dell’avamprogetto, con la quale si può tenere conto anche di futuri sviluppi del diritto internazionale senza dover modificare la legislazione interna. Qui la maggioranza dei partecipanti si dice favorevole alla proposta del Consiglio federale e all’introduzione o al mantenimento di una tale clausola. Un partito e un’organizzazione19 esprimono quanto meno scetticismo circa l’introduzione di un tale strumento.

2. Protezione dei testimoni e delle vittime

Alcuni partecipanti sottolineano la particolare importanza di una protezione efficiente ed effettiva di testimoni e vittime nel perseguimento di crimini contro l’umanità, crimini di guerra e genocidio e chiedono20 l’introduzione delle necessarie disposizioni nel processo penale civile, analogamente a quanto previsto dal diritto penale militare21. Sono salutate le misure previste22 dal disegno di Codice di procedura penale.

3. Innalzamento dell’età minima per il reclutamento di fanciulli o adolescenti

Un partito politico e un’organizzazione23 chiedono l’innalzamento dell’età minima a 18 anni per punire il reclutamento o l’uso di fanciulli in conflitti armati24. Al contrario di quanto esposto nel rapporto esplicativo, altri accordi di diritto internazionale prevedevano l’obbligo di combattere il reclutamento e l’uso di persone al di sotto dei

18 BL, AI, ACAT, Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, TRIAL e altre organizzazioni che si sono unite al parere di TRIAL.

19 PEV e SAV.

20 GE, PES, TRIAL, AI, Alliance Sud, ACAT

21 Art 98a segg. CPM.

22 Cfr. art. 146 segg.; Messaggio del 21 dicembre 2005, FF 2006 1291.

23 PS, TdH, TRIAL.

24 AP Art. 264 septies: limite di età 15 anni.