Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/114: Misure complementari di diritto penale per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale · 12 pagine
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Introduzione
Con decisione del 17 agosto 2005, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di avviare una procedura di consultazione sull’avamprogetto e il relativo rapporto di legge federale sulle modifiche del Codice penale e del Codice penale militare nonché di altre leggi federali, in vista dell’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.
Il DFGP ha dunque invitato i Cantoni, i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le istituzioni e le organizzazioni interessate nonché i Tribunali della Confederazione a presentare il loro parere entro il 31 dicembre 2005. Per poter elaborare con criterio le risposte, la documentazione relativa alla procedura di consultazione è stata completata con un questionario (cfr. allegato).
Il termine per l’inoltro dei pareri è stato prolungato. I pareri pervenuti sono stati 61. Hanno preso posizione:
• 24 Cantoni
• 7 partiti politici
• 4 Tribunali (tra cui un rifiuto)
• 3 università
• 23 organizzazioni interessate (tra cui un rifiuto).
I. Principi
L’impostazione e i principi generali del progetto sono salutati espressamente da
quasi la totalità dei partecipanti alla consultazione. Fatto salvo per un’eccezione le modifiche, che si intende apportare alla legislazione svizzera, sono accolte favorevolmente. Le nuove disposizioni sono considerate necessarie ed adeguate. Da più parti si fa notare che le modifiche previste consentono alla Svizzera di adempiere gli obblighi di garantire, nel suo ordinamento giuridico, l’applicazione del diritto penale internazionale e di porre in tal modo fine all’impunità dei crimini più gravi. A tale proposito un partito1 fa notare che, alla luce degli strumenti esistenti di diritto penale, l’introduzione di una punibilità esplicita del crimine contro l’umanità non è necessaria e va pertanto respinta.
Inoltre dai pareri emerge quasi all’unanimità l’opportunità e l’adeguatezza della forma delle disposizioni di legge proposta dall’avamprogetto, contrariamente all’uso di clausole generali con il rinvio al diritto internazionale applicabile. Soltanto un Cantone2 ritiene che l’introduzione di una clausola generale esaustiva, al posto di specifiche disposizioni di legge, sarebbe sensata e auspicabile.
Per quanto riguarda la questione dell’atto normativo delle disposizioni, praticamente tutti i partecipanti alla consultazione seguono la proposta dell’avamprogetto, secondo cui le singole fattispecie di crimine contro l’umanità e crimine di guerra sono da disciplinare nel Codice penale e nel Codice penale
1 UDC.
2 GL. Il Tribunale cantonale ZH ritiene, in un’“opinione divergente“ sul parere, che le fattispecie sono descritte in maniera troppo generale.