Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/114: Misure complementari di diritto penale per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale · 12 pagine
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Appendice
Procedura di consultazione - Lista delle domande
1. In generale
1.1 Condividete l’orientamento seguito dalla proposta di modifica della legislazione
svizzera?
1.2 Ritenete opportuno formulare con maggior precisione le singole fattispecie
relative ai crimini contro l’umanità e ai crimini di guerra più gravi, fattispecie che la Svizzera è tenuta a perseguire penalmente in base al diritto internazionale? Oppure il diritto svizzero dovrebbe limitarsi, mediante una clausola generale, a un rinvio al diritto internazionale applicabile, come avviene attualmente in taluni casi per i crimini di guerra?
1.3 Considerate corretto disciplinare le fattispecie di genocidio, crimini contro
l’umanità e crimini di guerra nel Codice penale e nel Codice penale militare, oppure preferireste che tali fattispecie vengano inserite in un nuovo “Codice penale internazionale” autonomo?
2. Campo d’applicazione del diritto penale svizzero
Il 19 dicembre 2003, le Camere federali hanno deciso che una persona di nazionalità straniera può essere perseguita penalmente nel nostro Paese per un crimine di guerra commesso all’estero unicamente se si trova in Svizzera, ha uno “stretto legame” con il nostro Paese e non può essere estradata. Ritenete opportuno modificare il diritto vigente al fine di introdurre l’esigenza dello “stretto legame” anche per il perseguimento del genocidio e dei crimini contro l’umanità? O preferireste che, in caso di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra il diritto svizzero resti come finora applicabile unicamente a condizione che l’autore si trovi in Svizzera e che non vi sia la possibilità di estradarlo all’estero, in base alle vigenti norme della Parte generale e della Parte speciale del Codice penale (p. es. presa d’ostaggio e genocidio)?