Avamprogetto_1

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 8 pagine

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Avamprogetto

Ordinanza sul Codice penale svizzero (OCP)

del….

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 387 del Codice penale (CP)1,

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Sezione 1: Divieto di condurre

Art. 1 Variante 1

1Il divieto di condurre di cui all’articolo 67b CP diviene efficace il giorno in cui passa in giudicato la sentenza che lo ha disposto.

2Il condannato deve depositare la licenza di allievo conducente o la licenza di condurre per tutta la durata del divieto di condurre. Nella sentenza, il giudice intima al condannato di consegnare la licenza all’autorità amministrativa competente secondo l’articolo 22 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale il giorno dopo:

a. lo scadere infruttuoso del termine di ricorso ordinario sul piano cantonale;

b. la rinuncia espressa a ricorrere;

c. il ritiro del rimedio giuridico; o

d. la notificazione della sentenza cantonale di ultima istanza.

3Passata in giudicato la sentenza, il giudice comunica senza indugio l’inflizione del divieto di condurre all’autorità competente secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 agosto 2000 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre3, perché iscriva il divieto nel predetto registro.

Variante 2

1Passata in giudicato la sentenza, il giudice comunica senza indugio l’inflizione del divieto di condurre di cui all’articolo 67b CP all’autorità competente secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 agosto 2000 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre4, perché iscriva il divieto nel predetto registro.

1 RS 311.0

2 RS 741.01

3 RS 741.53

4 RS 741.53